Indici Istat

Indici Istat dei costi di costruzione in risalita ad aprile 2020

lavoro-cantiere-costruzioni-casa-edilizia-edileGli indici dei costi di costruzione (base 2015 = 100) resi attualmente disponibili dall’Istat sono relativi al fabbricato residenziale, al tronco stradale con tratto in galleria e al capannone industriale (indici generali). Con riferimento a quest’ultimo, si evidenzia la ripresa, da marzo 2020, della pubblicazione dell’indice in serie storica (disponibile dal 2010 in poi),  interrottasi nel 2008.

Per tutti e tre gli indici, non è più disponibile l’articolazione in sotto indici per gruppi di costo (manodopera, materiali, trasporti e noli) e, per quanto riguarda il tronco stradale, anche la fattispecie “tronco stradale senza tratto in galleria”.

Il servizio Rivaluta, messo a disposizione dall’Istat, è tuttora attivo e permette di elaborare indici e variazioni per i fini previsti dalla legge ed il rilascio della relativa documentazione ufficiale, dal 1967 per l’indice di costo del fabbricato residenziale e dal 2005 per il tronco stradale con tratto in galleria. Prossimamente verrà inserito nella piattaforma anche l’indice relativo al costo del capannone industriale.

In allegato è disponibile una infografica del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat dei costi di costruzione aggiornata al mese di aprile 2020.

info_IndiciIstatCostiCostruzione_aprile2020

Decreto 9 novembre 2016 – Riduzione premi e contributi Inail

inailIl 27 dicembre 2016 è stato pubblicato, nella sezione Pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro, l’allegato decreto interministeriale 9 novembre 2016 che conferma, sulla scorta della determina Inail n. 307/15, la percentuale di riduzione del premio, relativa all’anno 2017, nella misura del 16,48%.

A tal riguardo, si ricorda che la riduzione trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/13 che prevede, in particolare, a decorrere dall’anno 2016, uno stanziamento di 1,2 miliardi di euro a titolo di sconto unico applicabile in sede di autoliquidazione a tutti i tipi di premio e per tutte le gestioni.

Min_Lav_decreto

Inps – Modifica del saggio di interesse legale

INPSCon l’allegata circolare n. 231/16, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno.

Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per le esposizioni debitorie antecedenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata.

Periodo di validità                                                   Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990                                                                          5%
16.12.1990 – 31.12.1996                                                              10%
01.01.1997 – 31.12.1998                                                                5%
01.01.1999 – 31.12.2000                                                                2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001                                                                3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003                                                                3 %
01.01.2004 – 31.12.2007                                                                2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009                                                                3 %
01.01.2010 – 31.12.2010                                                                1 %
01.01.2011 – 31.12.2011                                                                1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013                                                                2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014                                                                1 %
01.01.2015 – 31.12.2015                                                                0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016                                                                0,2 %
01.01.2017                                                                                    0,1 %

Trattamento di fine rapporto – Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2016

cantiere2

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di novembre  2016 è risultato pari a 100,0 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01445093.
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375
75% di 0,09345794 [indice novembre su indice dicembre 2015 x 100 – 100] =
0,070093.
TOTALE =  1,445093
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre  2016 ed il 14 dicembre 2016.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

Nuovo tasso d’interesse legale al minimo storico: 0,1 %

ministero-economia-e-fiananzeCon il decreto 7 dicembre 2016 (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016) il Ministro dell’economia, ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2016) è pari allo 0,2 % in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
-          5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
-          10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
-          5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
-          2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
-          3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
-          3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
-          2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
-          3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
-          1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
-          1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
-          2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
-          1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
-          0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
-          0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015).
L’elenco sopra riportato evidenzia, da un lato, che dal 2008 (anno di inizio dell’attuale ciclo economico negativo) ad oggi vi è stata una sostanziale e quasi progressiva riduzione del valore del tasso di interesse legale e, dall’altro, che il nuovo valore fissato per il 2017 rappresenta il minimo storico fino ad ora registrato.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
In allegato il DM economia 7 dicembre 2016

Legge 29 maggio 1982, n. 297 – Trattamento di fine rapporto – Indice ISTAT relativo al mese di ott

lavoratore straniero

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di ottobre 2016 è risultato pari a 100,0 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01320093.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

10/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,25

75% di 0,09345794 [indice ottobre su indice dicembre 2015 x 100 – 100] = 0,070093.

TOTALE = 1,320093

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2016 ed il 14 novembre 2016.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

alltfrottobre2016

Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: -0,2% a agosto 2016

L’indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ad agosto 2016, si riduce dello 0,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sintesi di diminuzioni del costo dei materiali (-0,3%), dei trasporti (-0,1%) e dei noli (-0,4%), a fronte di una stazionarietà del costo della manodopera.
In allegato è disponibile una nota del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale aggiornata al mese di agosto 2016, la nota metodologica e le tabelle riepilogative degli indici

Trattamento di fine rapporto – Indice ISTAT relativo al mese di settembre 2016

foto operai 3L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di settembre  2016 è risultato pari a 100,0 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a

1,01195093.
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
75% di 0,09345794 [indice settembre su indice dicembre 2015 x 100 – 100] =
0,070093.
TOTALE =  1,195093
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre  2016 ed il 14 ottobre 2016.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

Trattamento di fine rapporto – Indice ISTAT relativo al mese di agosto 2016

foto operai 2L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di agosto 2016 è risultato pari a 100,2 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01220234.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1

75% di 0,29364486 [indice agosto su indice dicembre 2015 x 100 – 100] =
0,220234.

TOTALE = 1,220234

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2016 ed il 14 settembre 2016.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

(altro…)

Trattamento di fine rapporto- Indice Istat relativo al mese di luglio 2016

foto operai 2L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di luglio 2016 è risultato pari a 100,0 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00945093.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

7/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,875

75% di 0,09345794 [indice luglio su indice dicembre 2015 x 100 – 100] =
0,070093.

TOTALE = 0,945093

Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2016 ed il 14 agosto 2016.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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