Costi Manodopera

Tabelle manodopera edile provincia Messina da ottobre 2020

CALCESTRUZZO-estateDal 1° ottobre 2020 le parti sociali nazionali hanno concordato l’applicazione della aliquota Sanedil allo 0,60% e la contestuale riduzione dell’aliquota complessiva Cassa Edile al 2,25%

Pertanto, l’allegata tabella dei costi della manodopera edile, elaborata ai fini statistici dalla nostra Associazione Territoriale, riporta le relative variazioni, incluso l’incremento contrattuale per la paga base in vigore dal mese di settembre 2020.

Ricordiamo che:

- Decreto Legislativo 12/04/2006 art. 86 Co.3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

- l’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Si rileva che il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L’ultimo decreto ministeriale, pubblicato il 22 maggio 2020, riporta il costo del lavoro rilevato a maggio 2019.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in caso di necessità di utilizzo delle tabelle ministeriali da parte delle imprese. (contattare telefonicamente allo 090-663346, oppure a mezzo e- mail ancemessina@gmail.com

tabella paghe messina ottobre 2020

Costi della manodopera in edilizia: decreto del Ministero del Lavoro (D.D. n. 26/2020) – costi a maggio 2019 -

foto operai 2

Pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it, (sezione dedicata) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le tabelle provinciali del costo della manodopera in edilizia.

Si ricorda che l’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Nel rimarcare che le tabelle sono quelle anticipate in bozza con email dell’11 febbraio e del 27 marzo 2020, si rileva che il decreto indica che il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Direttoriale (22 maggio 2020).

DD 26-2020 determinazione costo medio lavoro edili

impiegati maggio 2019_messina

operai maggio 2019_messina

Tabella costi manodopera provincia di Messina ottobre 2019

foto operai 2Dal 1° ottobre 2019 le parti sociali nazionali hanno concordato l’incremento del contributo contrattuale primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile (Fondo Prevedi), nella misura di 2 euro a parametro 100.

Pertanto, l’allegata tabella dei costi della manodopera edile, elaborata ai fini statistici dalla nostra Associazione Territoriale, riporta le relative variazioni.

Ricordiamo che:

- Decreto Legislativo 12/04/2006 art. 86 Co.3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

- l’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Si rileva che il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L’ultimo decreto ministeriale, pubblicato il 3 aprile 2017, riporta il costo del lavoro rilevato a maggio 2016.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in caso di necessità di utilizzo delle tabelle ministeriali da parte delle imprese. (contattare telefonicamente allo 090-663346, oppure a mezzo e- mail ancemessina@gmail.com

TABELLA PAGHE ottobre 2019

Tabella manodopera edile provincia di Messina luglio 2019

foto operai 3Entrano in vigore, dal 1 luglio 2019 i nuovi minimi di paga base e stipendi stabiliti dal CCNL edili industria del 18/07/2018.

Pertanto, l’allegata tabella dei costi della manodopera edile, elaborata ai fini statistici dalla nostra Associazione Territoriale, riporta le relative variazioni.

Ricordiamo che:

– Decreto Legislativo 12/04/2006 art. 86 Co.3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

– l’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Si rileva che il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L’ultimo decreto ministeriale, pubblicato il 3 aprile 2017, riporta il costo del lavoro rilevato a maggio 2016.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in caso di necessità di utilizzo delle tabelle ministeriali da parte delle imprese. (contattare telefonicamente allo 090-663346, oppure a mezzo e- mail ancemessina@gmail.com

TABELLA PAGHE MESSINA LUGLIO 2019

Tabelle manodopera edile Messina 01-2018

foto operai 2A seguito dell’Accordo nazionale tra le parti sociali dell’edilizia, siglato lo scorso 31/01/2018, la nostra provincia è stata inclusa tra quelle in cui il contributo FNAPE, riscosso tramite la Cassa Edile e versato al Fondo nazionale per l’Anzianità Professionale Edile, è stato portato dal 3% al 2,50%, con effetto retroattivo dal mese di ottobre 2017.

Pertanto, l’allegata tabella dei costi della manodopera edile, elaborata ai fini statistici dalla nostra Associazione Territoriale, riporta tale riduzione dal mese di ottobre 2017.

Ricordiamo che l’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Si rileva che il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L’ultimo decreto ministeriale, pubblicato il 3 aprile 2017, riporta il costo del lavoro rilevato a maggio 2016.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in caso di necessità di utilizzo delle tabelle ministeriali da parte delle imprese.

costi manodopera edile messina 01-2018

Costi della manodopera in edilizia: decreto del Ministero del Lavoro (D.D. n. 23/2017)

ministero-del-lavoro-targa-700x280E’ stato pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it, (sezione dedicata) il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contenente le tabelle provinciali del costo della manodopera in edilizia.

Si ricorda che l’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Si rileva che il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti e ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

In allegato sono scaricabili il Decreto direttoriale e le tabelle relative ad impiegati ed operai della provincia di Messina, ricordando che l’entrata in vigore parte retroattivamente da maggio 2016 per la determinazione del costo della manodopera secondo il succitato art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016

Decreto-direttoriale-n-23-del-03042017-costo-lavoro-edili-2017

Impiegati-messina-maggio-2016

Operai-messina-maggio-2016

Decreto 9 novembre 2016 – Riduzione premi e contributi Inail

inailIl 27 dicembre 2016 è stato pubblicato, nella sezione Pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro, l’allegato decreto interministeriale 9 novembre 2016 che conferma, sulla scorta della determina Inail n. 307/15, la percentuale di riduzione del premio, relativa all’anno 2017, nella misura del 16,48%.

A tal riguardo, si ricorda che la riduzione trae origine dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/13 che prevede, in particolare, a decorrere dall’anno 2016, uno stanziamento di 1,2 miliardi di euro a titolo di sconto unico applicabile in sede di autoliquidazione a tutti i tipi di premio e per tutte le gestioni.

Min_Lav_decreto

Inps – Modifica del saggio di interesse legale

INPSCon l’allegata circolare n. 231/16, l’Inps ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come stabilito dal D.M. 7 dicembre 2016, la nuova misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno.

Tale variazione, che avrà riflessi anche sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche, si applica, pertanto, ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per le esposizioni debitorie antecedenti a tale data, anche a seguito delle variazioni della misura intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, come da tabella di seguito rappresentata.

Periodo di validità                                                   Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990                                                                          5%
16.12.1990 – 31.12.1996                                                              10%
01.01.1997 – 31.12.1998                                                                5%
01.01.1999 – 31.12.2000                                                                2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001                                                                3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003                                                                3 %
01.01.2004 – 31.12.2007                                                                2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009                                                                3 %
01.01.2010 – 31.12.2010                                                                1 %
01.01.2011 – 31.12.2011                                                                1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013                                                                2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014                                                                1 %
01.01.2015 – 31.12.2015                                                                0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016                                                                0,2 %
01.01.2017                                                                                    0,1 %

Trattamento di fine rapporto – Indice ISTAT relativo al mese di novembre 2016

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L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il mese di novembre  2016 è risultato pari a 100,0 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,01445093.
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375
75% di 0,09345794 [indice novembre su indice dicembre 2015 x 100 – 100] =
0,070093.
TOTALE =  1,445093
Si ricorda che in base al 5° comma dell’articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre  2016 ed il 14 dicembre 2016.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.