Report Italia

Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa

superbonusIl Superbonus al 110% diventa legge. Con la conversione del cd. Decreto Rilancio, approvato, ieri, in seconda lettura dal Senato, le nuove agevolazioni potenziate al 110% per i lavori di risparmio energetico, messa in sicurezza sismica e per il fotovoltaico, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno regime.

L’ANCE pubblica la prima Guida Operativa sui Superbonus potenziati, che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.

Guida Operativa sui Superbonus potenziati_17-07-2020

Recovery Plan UE: il piano di investimenti europeo per la ripresa

logo commissione ue

L’Unione Europea, sin dal principio della crisi, ha adottato diverse misure per supportare gli Stati membri con ingenti risorse derivanti in particolare: dal fondo europeo di sostegno all’occupazione SURE, da cui l’Italia dovrebbe ricevere circa 20 milioni di euro; dalla linea del MES per la gestione della crisi da COVID-19, di cui 36 miliardi saranno destinati all’Italia; dal Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese.

Oltre alle misure già adottate, per contribuire alla riparazione dei danni economici e sociali causati dalla pandemia e al rilancio dell’economia europea, la Commissione ha proposto un massiccio piano per la ripresa basato su due strumenti principali:

  • Next generation EU da 750 miliardi di euro raccolti sui mercati, di cui 500 a fondo perduto e 250 di prestiti a lunga scadenza.
  • Bilancio pluriennale dell’UE il periodo 2021-2017, che sarà rafforzato e portato ad un totale 1.100 miliardi di euro.

Per via dell’impatto maggiore della pandemia da Covid-19 sull’Italia, secondo le prime stime, al nostro paese dovrebbe toccare la fetta maggiore di risorse con circa 172 miliardi di euro: 81,8 miliardi a fondo perduto e 90,9 miliardi di prestiti.

Lo strumento principale di Next Generation EU sarà la “Recovery and Resilience Facility”. Per accedere a quest’ultima gli Stati membri dovranno presentare dei ‘Piani per la ripresa e la resilienza’, con dettagliati obiettivi di spesa, ai quali andranno gran parte delle risorse.

I ‘Recovery Plan’ nazionali verranno approvati dalla Commissione, dopo una procedura di consultazione degli Stati membri (Consiglio). E’ prevista una forma di ‘condizionalità’ in merito alla corretta gestione dei fondi da parte dei paesi beneficiari. In particolare, sarà verificato il rispetto, negli obiettivi di spesa, delle priorità della Commissione riguardo al ‘Green Deal’ e alla transizione digitale, e l’attuazione delle riforme strutturali chieste nelle ‘Raccomandazioni specifiche per paese’ del ‘semestre europeo’.

I finanziamenti saranno erogati in tranche successive che verranno sbloccate dopo la verifica del corretto uso dei fondi già versati e dovranno essere utilizzati in un arco temporale di 4 annidal 2021 al 2024.

Le misure mobiliteranno un totale di 1.800 miliardi di euro pronti a far ripartire l’Europa e i suoi Stati membri.

Il percorso di approvazione, però, si annuncia complicato e, per partire all’inizio del 2021, sarà fondamentale raggiungere un rapido accordo politico in seno al Consiglio Europeo entro l’estate.

In allegato una presentazione sintetica delle misure proposte dalla Commissione.

200612-ANCE-Piano di rilancio europeo

Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – Febbraio 2018

copertina Osservatorio congiunturale Ance febbraio 2018Il 2017 è stato per le costruzioni un anno di grande delusione, nel quale erano state riposte molte aspettative sul tanto atteso cambio di segno per il settore, dopo una lunga e profonda crisi. Il risultato è stato di un ulteriore lieve calo dei livelli produttivi (-0,1%), con una perdita complessiva dall’inizio della crisi del 36,5%.
Su tale dinamica incide, in modo preponderante, il dato ancora fortemente negativo delle opere pubbliche, comparto che invece avrebbe dovuto trainare la ripresa degli investimenti in costruzioni, date le importati misure di rilancio per le infrastrutture previste dal Governo già nella Legge di Bilancio del 2017.
Queste misure, tuttavia, non hanno decisamente prodotto gli effetti sperati, a causa dell’incapacità di tradurre in cantieri le risorse disponibili e per l’inefficienza nelle procedure di spesa da parte della Pubblica Amministrazione.
Il 2018 potrebbe davvero rappresentare l’anno di svolta per il settore delle costruzioni. La previsione Ance è di un aumento degli investimenti in costruzioni del 2,4% su base annua.
Questo nuovo trend sarà guidato dal prolungamento della crescita del comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo, dall’importante e atteso cambio di segno nelle opere pubbliche – dopo oltre un decennio di forti cali – e dall’auspicato recupero dei livelli produttivi nella nuova edilizia abitativa.
A ciò si aggiunga il consolidarsi della ripresa del comparto non residenziale privato.
In allegato sono disponibili, la versione integrale dell’Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni, la Nota di sintesi, le slides di presentazione e la scheda stampa

Pianificazione urbanistica: modelli regionali a confronto

Pagine da DOSSIER_Modelli pianificazione urbanistica regioni gennaio 2018La normativa urbanistica nazionale, contenuta tuttora nella Legge 1150/1942, pone alla base della funzione di pianificazione territoriale dei Comuni, il Piano Regolatore Generale, uno strumento, caratterizzato da forte rigidità e durata indeterminata.
Dalla fine del secolo scorso, nell’intento di garantire maggiore flessibilità alla regolazione del territorio, le Regioni si sono dotate di piani urbanistici composti da due atti: uno a carattere strutturale/programmatico, finalizzato ad individuare gli obiettivi di medio-lungo periodo del territorio comunale ed uno a carattere operativo ossia conformativo della proprietà immobiliare e a validità quinquennale.
Si assiste ora all’inizio di una terza fase normativa a livello regionale (vedi LR Emilia Romagna 24/2017), in cui vi è un ritorno ad un piano unico e dai contenuti semplici: obiettivi, regole per il patrimonio edilizio esistente e per il territorio rurale e dotazioni territoriali differenziate per la città costruita e per quella eventualmente da costruire.
In una realtà dominata dalla globalizzazione e dai continui mutamenti economici e sociali, vi è l’esigenza di dare vita a piani flessibili, in grado di accogliere con celerità le nuove richieste o, addirittura, a piani in grado di anticipare le opportunità. Servono strumenti dotati di una maggiore apertura ai privati e al mercato, che, una volta individuati gli ambiti urbani ritenuti strategici sia di nuova trasformazione sia di riqualificazione, stabiliscano le dotazioni di servizi necessarie, lasciando libertà nella definizione delle tipologie edilizie e delle funzioni da insediare.
L’Ance ha predisposto un dossier che fa il punto sulle diverse tipologie di strumenti urbanistici previsti dalle leggi regionali in materia di governo del territorio, analizzando in particolare la durata del piano, la ripartizione del territorio comunale, la previsione e la durata dei diritti edificatori e il rapporto con i piani di livello attuativo.
Ne emerge un quadro piuttosto variegato in cui, a fronte della maggioranza delle regioni che si sono dotate di piani “sdoppiati” in parte programmatica e parte operativa ed una appena ritornata al piano unico “semplificato”, ve ne sono diverse ancora dotate di PRG. Si segnala infine che in Abruzzo, Sardegna e nella Provincia di Bolzano sono in corso di esame i disegni di legge sul governo del territorio che prevedono nuovi strumenti di pianificazione urbanistica.
In allegato il dossier “Pianificazione urbanistica comunale: modelli a confronto”

Produzione nelle costruzioni positiva a settembre, ma non si inverte il segno negativo

immagine redazionale tempostrettoL’indice Istat della produzione nelle costruzioni, corretto per gli effetti di calendario, evidenzia a settembre 2017, un aumento del 2,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il risultato positivo di settembre, tuttavia, è insufficiente ad invertire il segno dei primi nove mesi dell’anno. Infatti, complessivamente l’indice manifesta ancora un lieve calo dello 0,1% rispetto al periodo gennaio – settembre 2016.
In allegato è disponibile il report del Centro Studi Ance

La salute e sicurezza nell’utilizzo delle macchine da cantiere – Progetto europeo -

copertina protocollo intesaFIEC (Federazione dell’Industria europea delle Costruzioni), EFBWW (i sindacati europei delle costruzioni) e CECE (l’Associazione europea dei produttori di macchine per costruzioni) hanno portato a termine un progetto sull’utilizzo in sicurezza delle macchine da cantiere, realizzato con il sostegno della Commissione europea.

Nella scheda riassuntiva del progetto sono illustrati gli elementi importanti per la gestione del cantiere e la qualificazione del personale.

Ogni professione, ogni attività e ogni situazione di lavoro è specifica e prevede interazioni concrete tra persone, materiali, ambiente e macchine. Oltre a garantire elevati standard ergonomici e di sicurezza per i materiali e le macchine da costruzione, sono indispensabili anche una buona organizzazione del cantiere e una buona qualificazione del personale interessato.

Il lavoro comune ha portato alla firma di un protocollo d’intesa da parte delle tre organizzazioni. Il protocollo riflette il punto di vista comune di CECE, FETBB e FIEC sugli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza nella progettazione delle macchine per costruzioni.

organizzazione cantiere e formazione progetto fiec

protocollo intesa

Crediti deteriorati delle banche : il contributo ANCE al Senato

parlamento italia 1L’Associazione è intervenuta nell’ambito dell’Affare assegnato alla Commissione Finanze del Senato sui crediti deteriorati delle banche (Affare n.1052) con un proprio documento di osservazioni e proposte.
Nel Documento vengono ripercorsi, in particolare: gli effetti della crisi economico-finanziaria sul settore delle costruzioni e l’impatto sul credito alle imprese edili; gli effetti sul settore della promozione immobiliare; il ruolo della politica monetaria europea e gli effetti della politica monetaria in Italia; il problema dei Non Performing Loans (crediti deteriorati) e le posizioni al riguardo di Banca d’Italia e dell’Europa; i tassi di recupero delle sofferenze.
Viene quindi evidenziato che, ad avviso dell’ANCE, è fondamentale che gli istituti di credito incentivino la ristrutturazione dei finanziamenti con il debitore originario, prevedendo la remissione di parte del debito residuo, in linea con le svalutazioni effettuate dalle banche. Al riguardo, il Disegno di Legge presentato al Senato (DDL 2799-S) e le Proposte di legge presentate alla Camera (DDL 4352-C; PDL 4424-C) possono rappresentare una soluzione efficace al problema dei NPLs, tutelando sia la continuità aziendale che gli interessi degli istituti di credito.
In allegato il Documento ANCE consegnato agli atti della Commissione.

Regolamento edilizio unico: a che punto sono le Regioni

struttura extralberghieraE’ scaduto Il 18 aprile 2017 il termine entro il quale le Regioni dovevano dare seguito all’Intesa del 20 ottobre 2016 in merito al regolamento edilizio unico.
Ad oggi sono cinque le Regioni che hanno formalmente dato attuazione:
-        Campania (DGR del 23 maggio 2107 n. 287);
-        Emilia Romagna (DGR 922/2017);
-        Liguria (DGR del 14 aprile 2017 n. 316);
-        Lazio (DGR del 19 maggio 2017 n.243);
-        Puglia (DGR dell’aprile 2017, n. 554 – DGR  4 maggio 2017 n. 648 e successivamente la legge 11/2017).
Tutte le Regioni hanno previsto il termine massimo di 180 giorni per il recepimento a livello comunale. Alcune, come previsto dall’Intesa, hanno individuato le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali e fornito alcune indicazioni tecniche ai fini di una corretta interpretazione (es. Liguria) oppure chiarito alcuni aspetti con i contenuti di determinati atti regionali (es. Lazio). Ognuna, inoltre, ha previsto uno specifico regime transitorio.
Tutti i contenuti relativi alle delibere regionali di recepimento del regolamento edilizio unico sono state riportate nell’aggiornamento del Dossier Ance “Regolamento edilizio unico” che contiene anche una tabella di raffronto tra le diverse Regioni.
In allegato il Dossier Ance aggiornato sul “regolamento edilizio unico”

Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni – Luglio 2017

foto operai 2Lo studio è stato introdotto dal Vicepresidente Rudy Girardi ed illustrato dal Direttore del Centro Studi Ance, Flavio Monosilio.
L’Osservatorio evidenzia come per l’economia italiana si va consolidando la ripresa, con previsioni superiori alle attese. Per il settore delle costruzioni, invece, stremato da una crisi decennale, ancora non si riescono a scorgere segnali di cambiamento.
I dati lo dimostrano: a gennaio la previsione era di una crescita degli investimenti in costruzioni dello 0,8% per il 2017, oggi la stima è solo di +0,2%. Si tratta di un aumento trascurabile, del tutto insufficiente a creare le condizioni di effettiva ripresa per un settore che ha visto dal 2008 ridurre del 36,4% i propri livelli produttivi.
Il 2018 potrebbe essere l’anno di svolta per il settore delle costruzioni anche grazie agli effetti derivanti dalle misure previste dalla Legge di bilancio 2017. La previsione per il prossimo è di un aumento degli investimenti in costruzioni dell’1,5% in termini reali.
Alla conferenza stampa sono intervenuti i Vicepresidenti Edoardo Bianchi, per le opere pubbliche, Filippo Delle Piane, per il mercato privato, e Vincenzo Di Nardo, per il PPP, per offrire il punto di vista dell’Ance su alcuni dei nodi centrali per il settore e avanzare proposte che possano concretamente avviare la ripresa delle costruzioni. I lavori sono stati conclusi dal Presidente Giuliano Campana che si è soffermato in particolare, su quanto la leva fiscale possa rappresentare un elemento importante anche per promuovere operazioni complesse di rigenerazione urbana.
 
In allegato sono disponibili  la versione integrale dell’Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni, la Sintesi, le slides di presentazione, la relazione del Presidente, la scheda stampa e il dossier stampa.

Vincoli idrogeologici: il quadro della normativa statale

dissesto idrogeologicoIl punto sulla normativa statale in tema di vincoli idrogeologici con particolare riferimento al raccordo con la disciplina edilizia.
Cos’è il vincolo idrogeologico
Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”, tuttora in vigore, sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” (art. 1).
Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compro­mettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosi­vi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.
Il vincolo idrogeologico dunque concerne terreni di qualunque natura e destinazione, ma è localizzato principalmente nelle zone montane e collinari e può riguardare aree boscate o non boscate. Occorre evidenziare al riguardo che il vincolo idrogeologico non coincide con quello boschivo o forestale, sempre disciplinato in origine dal R.D.L. n.3267/1923.
Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possi­bilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all’ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923).
Le Regioni, in virtù della competenza oggi attribuita dall’art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006, hanno disciplinato con legge la materia, regolando in particolare la competenza al rilascio della autorizzazione agli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo, spesso delegandola a Province e/o Comuni in base all’entità delle opere.
Natura e effetti del vincolo idrogeologico
Il vincolo idrogeologico ha natura di vincolo “conformativo” della proprietà privata finalizzato a tutelare un interesse pubblico (in questo caso la conservazione del buon regime delle acque, la stabilità e la difesa idrogeologica del territorio) e, cioè, può essere imposto su tutti di immobili che presentano determinate caratteristiche con la conseguenza che non implica forme di indennizzo per i proprietari, così come avviene per i vincoli paesaggistici, storico-artistici, di parco/area protetta, ecc. (Consiglio di Stato, sez. IV, 29/9/1982, n. 424; Cassazione, Sez. Unite, 5520/1996; Cassazione, civile, sez. I, 22/02/1996, n. 1396).
Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità assoluta dell’area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l’obbligo di ottenere prima della realizzazione dell’intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez. IV, 3/11/2008, 5467).
Raccordo con la normativa edilizia
La Legge  221/2015 cd. “Green Economy” ha inserito la tutela dell’assetto idrogeologico nell’ambito del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, raccordandola così il procedimento edilizio, così come già previsto per la tutela di altri interessi pubblici (es. patrimonio culturale, paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, ecc.).
In particolare sono state apportate una serie di modifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Testo Unico Edilizia e cioè:
  • spetta allo Sportello unico per l’edilizia (art. 5) anche l’acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell’assetto idrogeologico;
  • l’esecuzione degli interventi ricompresi nell’attività edilizia libera (art. 6), così come quelli soggetti a CILA (art. 6-bis) devono comunque rispettare – oltre alle normative in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio – anche le norme sulla tutela idrogeologica e di conseguenza l’obbligo dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente;
  • non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo idrogeologico (art. 20, comma 8);
  • gli interventi realizzabili tramite Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela dell’assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio della autorizzazione dell’autorità competente (artt. 22 e 23).
Riferimenti normativi statali
Si riportano infine i riferimenti normativi a livello statale in tema di vincoli idrogeologici.
  • RDL 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
  • RD 1126/1926 (Regolamento di attuazione RD 3267/1923)
  • Codice civile – Artt. 866-867
  • DPR 616/1977  Art. 69 – Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di sistemazione e conservazione idrogeologica, manutenzione forestale e boschiva, nonché quelle relative alla determinazione del vincolo idrogeologico
  • D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) – Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 61, comma 5 – Assegna alle Regioni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.