Fisco

Decreto Rilancio – Passaggio al Senato – Le novità per il Superbonus

superecobonusApprovato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd. DL Rilancio), che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% – cd. Superbonus, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d’interesse per il settore delle costruzioni, l’estensione dell’ambito applicativo dell’Ecobonus maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto da Superbonus ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l’intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.

Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili (cd. Superbonus al 110%).

 principali modifiche apportate all’art. 119

Ecobonus potenziato:

  • sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera).
    In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);
  • gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda;
  • viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».
  • viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  • solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti)  la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022;

Fotovoltaico potenziato

  • viene esteso il Superbonus per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all’installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici;

Sismabonus potenziato

  • la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);
     

Beneficiari e immobili

  • tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive   dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;
  • per le persone fisiche viene eliminata eliminazione della destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;
  • vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9 (cd. Abitazioni di lusso).

Cessione/sconto:

  • viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità.
  • ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;
  • per l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.

principali modifiche apportate all’art. 121

  • viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
  • viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;
  • con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
  • con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una deroga all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
  • con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

articoli 119 e 121

Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate

copertina Dossier bonus fiscali casa luglio 2019Data l’importanza nonché la frequenza delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in tema di Bonus edilizia, Ecobonus, Sismabonus, e Detrazione cumulata Eco+Sismabonus, si è ritenuto utile compilare un Dossier che facesse il punto sui principali documenti di prassi prodotti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali per la casa.
Si tratta di una raccolta sintetica delle principali pronunce (Provvedimenti, Risoluzioni, Circolari, e Risposte ad Interpello) emesse dall’Agenzia delle Entrate, sulle agevolazioni sopra indicate, in particolare nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
Con questo Dossier di riepilogo, che verrà aggiornato periodicamente, si intende fornire uno strumento analitico di consultazione degli orientamenti e delle interpretazioni normative forniti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali, che per alcuni aspetti, come ad esempio quello legato alla cessione del credito delle detrazioni cd. Ecobonus e Sismabonus, hanno inciso sulla disciplina e l’ambito di applicazione delle agevolazioni stesse.

Emerge, inoltre, da una lettura complessiva dei vari documenti anche un quadro delle questioni ancora aperte, quale ad esempio l’assenza, ad oggi, di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità da seguire per rendere “operativa” la cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

Dossier bonus fiscali casa luglio 2019

Affitti concordati e transitori: aggiornate le disposizioni attuative della 431/1998

edilizia scolasticaCon il Decreto interministeriale (Infrastrutture e trasporti/Economia e finanze) del 16 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati aggiornati, dopo 15 anni, i criteri generali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ad uso transitorio e per studenti universitari che, ai sensi della legge sulle locazioni abitative n. 431/1998 devono essere sottoscritti in conformità agli Accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

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Lavori ultrannuali eseguiti su appalto – Avviata la consultazione sul nuovo OIC 23

foto cantiere 2L’iscrizione in bilancio dei lavori eseguiti su appalto, e con tempo di realizzazione superiore a 12 mesi, deve avvenire prioritariamente in base alla “percentuale di completamento”, poiché è l’unico criterio che consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa nei vari esercizi d’esecuzione dei lavori, in base allo stato d’avanzamento dell’opera.
Così conferma la bozza di aggiornamento del principio contabile OIC 23, relativo alla contabilizzazione dei “lavori in corso su ordinazione”, pubblicata dall’Organismo Italiano di Contabilità ed oggetto di consultazione sino al prossimo 20 settembre 2016.

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Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 27 giugno 2016

sede_ministero_economia_finanzeDal 12 luglio 2016 è possibile effettuare la compensazione fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015.
Tale modalità di utilizzo del credito diventa, così, operativa anche per il 2016, con un allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali che possono accedere alla compensazione, in precedenza fissato al 31 dicembre 2014[1].
Lo prevede il D.M. 27 giugno 2016 del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 12 luglio 2016, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell’art.1, co.129, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)[2].
Come noto, l’art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.[3], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.[4].
Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A.[5].
In tal ambito, si è poi aggiunta, da ultimo, la legge 208/2015 la quale, anche per il 2016, ha demandato ad un Decreto attuativo l’efficacia della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 27 giugno 2016 che, richiamando la disciplina generale dell’art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2015 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..
Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 12 luglio 2016, data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2016.
In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel corso del 2015, ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1).
In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A..
Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.
In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:
-       chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
-       presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.
Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l’avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.[6], quali:
o    la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[7];
o    la cessione del credito[8].
 
Tabella 1
compensazione dei crediti verso la p.a. con le cartelle di pagamento – evoluzione normativa
notifica cartella di pagamento
periodo di compensazione
riferimento normativo
entro il 30.04.2012
dal 06.11.2012 al 31.12.2016
D.M. 19 ottobre 2012
entro il 31.12.2012
art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013
entro il 30.09.2013
art.40 D.L. 66/2014   convertito in legge 89/2014
entro il 31.03.2014
D.M. 24 settembre 2014
entro il 31.12.2014
D.M. 13 luglio 2015
entro il 31.12.2015
D.M. 27 giugno 2016

[1] Cfr. ANCE “Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 13 luglio 2015” – ID n.21608 del 3 agosto 2015, “Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 24 settembre 2014” – ID n.17995 del 23 ottobre 2014,nonché l’art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. “Decreto Destinazione Italia”) ed ANCE “Destinazione Italia – Conversione in legge del DL 145/2013” – ID n.15084 del 25 febbraio 2014.
[2]Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[3] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..
[4] L’individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.
[5]L’originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato diverse volte negli anni, fino al 31 dicembre 2014 (D.M. 13 luglio 2015, in attuazione dell’art.12, co-7-bis del citato Decreto “Destinazione Italia”).
[6] Cfr. ANCE “Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – La disciplina completa” – ID n.17279 del 4 agosto 2014.
[7]A tal riguardo, si ricorda che l’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall’art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 – cd. “Decreto Spending review”) prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso.
[8] Si ricorda che la cessione del credito è agevolata con la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA (art.38-bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro).

D.M. 27-06-2016

Detassazione acquisto abitazioni in classe A o B – Studio Notariato n.7-2016/T

palazzi_1Il Notariato condivide la tesi ANCE sull’applicabilità della detrazione per l’acquisto di abitazioni in classe A o B anche in caso di fabbricati incisivamente ristrutturati .
Questo uno degli aspetti approfonditi nello Studio n.7-2016/T del 12 febbraio 2016, nel quale il Notariato fornisce alcuni orientamenti sull’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015), che riconosce una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi.

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Prodotti Lapidei : no definitivo all’applicazione del reverse charge

alluvione_messina_giampilieri

Cancellata dal decreto Iva la norma, mai entrata in vigore perché priva dell’autorizzazione dell’Unione europea, che avrebbe reso applicabile il “reverse charge” alla cessione dei materiali e prodotti lapidei provenienti da cave e miniere. Lo prevede un dlgs, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dallo scorso 3 marzo, che riconduce definitivamente tali prestazioni al regime ordinario di fatturazione dell’Iva.

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Soccorso istruttorio: chiarimenti sull’applicazione delle sanzioni

parlamento italia 1Le carenze documentali nella dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica delle imprese che concorrono alle gare di appalto sono elementi essenziali, per i quali la stazione appaltante è tenuta a comminare una sanzione pecuniaria anche qualora la procedura di soccorso istruttorio si concluda con esito positivo. Lo ha chiarito una delibera dell’Anac in risposta ad un’istanza di parere presentata dalla Regione Sicilia.

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Macchinari “imbullonati”, le regole per l’esclusione da IMU e TASI

dissesto idrogeologicoL’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’esclusione da Imu e Tasi dei macchinari e degli impianti utilizzati nel processo produttivo (cd. “macchinari imbullonati”) prevista dalla legge di Stabilità 2016. Si conferma che i nuovi criteri di determinazione delle rendite per i fabbricati industriali hanno effetto dal 1° gennaio 2016, a condizione che la variazione catastale sia attivata entro il 15 giugno prossimo.

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