Edilizia Privata

Decreto Rilancio – Passaggio al Senato – Le novità per il Superbonus

superecobonusApprovato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd. DL Rilancio), che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% – cd. Superbonus, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d’interesse per il settore delle costruzioni, l’estensione dell’ambito applicativo dell’Ecobonus maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto da Superbonus ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l’intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.

Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili (cd. Superbonus al 110%).

 principali modifiche apportate all’art. 119

Ecobonus potenziato:

  • sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera).
    In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);
  • gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda;
  • viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».
  • viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  • solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti)  la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022;

Fotovoltaico potenziato

  • viene esteso il Superbonus per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all’installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici;

Sismabonus potenziato

  • la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);
     

Beneficiari e immobili

  • tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive   dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;
  • per le persone fisiche viene eliminata eliminazione della destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;
  • vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9 (cd. Abitazioni di lusso).

Cessione/sconto:

  • viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità.
  • ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;
  • per l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.

principali modifiche apportate all’art. 121

  • viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
  • viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;
  • con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
  • con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una deroga all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
  • con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

articoli 119 e 121

Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate

copertina Dossier bonus fiscali casa luglio 2019Data l’importanza nonché la frequenza delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in tema di Bonus edilizia, Ecobonus, Sismabonus, e Detrazione cumulata Eco+Sismabonus, si è ritenuto utile compilare un Dossier che facesse il punto sui principali documenti di prassi prodotti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali per la casa.
Si tratta di una raccolta sintetica delle principali pronunce (Provvedimenti, Risoluzioni, Circolari, e Risposte ad Interpello) emesse dall’Agenzia delle Entrate, sulle agevolazioni sopra indicate, in particolare nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
Con questo Dossier di riepilogo, che verrà aggiornato periodicamente, si intende fornire uno strumento analitico di consultazione degli orientamenti e delle interpretazioni normative forniti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali, che per alcuni aspetti, come ad esempio quello legato alla cessione del credito delle detrazioni cd. Ecobonus e Sismabonus, hanno inciso sulla disciplina e l’ambito di applicazione delle agevolazioni stesse.

Emerge, inoltre, da una lettura complessiva dei vari documenti anche un quadro delle questioni ancora aperte, quale ad esempio l’assenza, ad oggi, di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità da seguire per rendere “operativa” la cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

Dossier bonus fiscali casa luglio 2019

Emanate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasportiÈ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 8 alla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2018 il decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Le nuove norme tecniche, che vanno ad aggiornare quelle del 14 gennaio 2008, entrano in vigore il 22 marzo prossimo, 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con alcune eccezioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 del decreto stesso.

È previsto, infatti, che per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino al termine lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche delle costruzioni.

Per le opere private, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima dell’entrata in vigore delle nuove NTC.

Le principali novità contenute nell’aggiornamento delle NTC

L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme del 2008, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza delle costruzioni esistenti.

Proprio su tale aspetto, al capitolo 8, le nuove NTC introducono una importante novità soprattutto sul tema del “miglioramento sismico” degli edifici esistenti, prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso costruzioni di Classe d’uso III ad uso scolastico e di Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Anche nel caso di interventi di “adeguamento sismico” le nuove NTC apportano novità prevedendo, per alcune situazioni, che il coefficiente di sicurezza da conseguire post intervento non sia pari a quello che avrebbe una nuova costruzione ma che raggiunga almeno l’80% di tale valore.

Le novità apportate alla normativa sono importanti. In pratica c’è stato un cambio di impostazione rispetto alle precedenti norme, accettando che per le costruzioni esistenti su cui si interviene si possano richiedere livelli di sicurezza minori di quelli richiesti alle nuove costruzioni.

Anche il Capitolo 11, Materiali e prodotti per uso strutturale, presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011.

Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) per la realizzazione di elementi strutturali.

Dopo l’emanazione del decreto, si attendono altri due documenti tecnici necessari ad una corretta e completa applicazione della normativa: la circolare applicativa con le Istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici nazionali agli Eurocodici 2018.

A fronte di un quadro normativo così aggiornato, risulta indispensabile aggiornare la parte regolamentare contenuta nel DPR 380 del 2001, non più in linea con le necessità di velocizzazione e di certezza dei tempi di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica.

Decreto norme tecniche costruzioni 17-01-2018

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Norme Tecniche per le Costruzioni: pronto il decreto di aggiornamento

lavoro-cantiere-costruzioni-casa-edilizia-edileSi è concluso, con la firma del Ministro delle infrastrutture, del Ministro degli interni e del Capo della protezione civile, l’iter di approvazione del decreto che va ad aggiornare le Norme Tecniche delle Costruzioni. Le nuove NTC si pongono in continuità con le NTC del 2008, confermandone l’impostazione concettuale e metodologica e la struttura, ovvero la suddivisione in capitoli che rimane invariata.
L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti.
Proprio su tale aspetto le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto sul tema del “miglioramento sismico” degli edifici esistenti prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore diu sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Anche il Capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali).
Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione.
L’aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio, bisognerà invece attendere ancora per la prevista Circolare esplicativa che fornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC.

Affitti concordati e transitori: aggiornate le disposizioni attuative della 431/1998

edilizia scolasticaCon il Decreto interministeriale (Infrastrutture e trasporti/Economia e finanze) del 16 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati aggiornati, dopo 15 anni, i criteri generali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ad uso transitorio e per studenti universitari che, ai sensi della legge sulle locazioni abitative n. 431/1998 devono essere sottoscritti in conformità agli Accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

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Modificati gli obblighi di installazione per la ricarica elettrica dei veicoli

edilizia scolasticaE’ stata modificata la disposizione del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2011), che riguarda la realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.
Nello specifico, si tratta dell’articolo 4, comma 1-ter, del suddetto decreto, modificato dall’articolo 15, comma 1, del D. Lgs. n. 257/2016, recante la “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE […] sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”.
Il nuovo testo contiene da una parte un alleggerimento,modificando l’oggetto dell’obbligo al fine di semplificare la futura installazione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici; dall’altra parte, amplia il campo di applicazione della norma stessa, estendendo la previsione anche agli edifici residenziali sopra le 10 unità abitative. Di seguito l’illustrazione di che cosa cambia nel dettaglio.

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Riforma della pubblica amministrazione e semplificazione: a che punto siamo?

logo_italiasemplice_pProsegue l’iter di attuazione della delega per la riforma della Pubblica Amministrazione: a poco più di anno dall’entrata in vigore della Legge 124/2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, sono stati, infatti, approvati quasi tutti i decreti legislativi previsti, molti dei quali sono già stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

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Comune di Messina: DA SABATO 3 SETTEMBRE IN VIGORE LA NUOVA NORMATIVA SULLA EDILIZIA PRIVATA

copy-municipio_messina2.jpgA seguito della approvazione della L.R. n. 16 del 10 agosto 2016,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 19 agosto 2016, n. 36, S.O. n. 29, che recepisce in Sicilia,  con parziali modifiche, il Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, dal 3  settembre entrerà in vigore il nuovo regime normativo delineato dal recepimento di detta norma. Pertanto da tale data i titoli edilizi vigenti nella Regione Siciliana saranno, il Permesso di Costruire (che sostituisce la Concessione Edilizia) oltre alle istanze di D.I.A. Denuncia di Inizio  Attività (sostitutiva di alcune fattispecie di opere/lavori soggetti a Permesso di costruire) e S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Sono altresì ridefiniti gli interventi di edilizia libera, quelli soggetti a semplice comunicazione (CIL) e quelli soggetti a comunicazione asseverata (CILA) a firma di tecnico abilitato. Quindi da tale data non saranno più vigenti i seguenti titoli abilitativi e non potranno più essere presentate al comune le relative istanze: comunicazione asseverata di Opere Interne di cui all’art. 9 della L.R. 37/85; Autorizzazione Edilizia di cui all’art. 5 della stessa L.R.; Variante in corso d’opera di cui all’art. 15 della L. 47/85; Concessione Edilizia di cui all’art. 36 della L.R. 71/78 con le procedure di cui all’art. 2 della L.R. 17/94. Il Dipartimento Edilizia Privata provvederà a redigere apposita modulistica per la presentazione delle relative istanze al fine di venire incontro alle esigenze dei professionisti e dei cittadini. Ciò verrà attuato attraverso l’adeguamento della modulistica nazionale unificata, semplificata e standardizzata, già approvata in sede di conferenza unificata Stato – Regione – Enti Locali, comunicando altresì le disposizioni per l’adeguamento al nuovo assetto normativo. Si sta altresì provvedendo, con apposita Delibera di Giunta, alla revoca delle Delibere vigenti riguardanti snellimento di procedure e/o Titoli abilitativi che risultano in contrasto con la nuova normativa.

In allegato, il testo della LR n. 16 del 10/08/2016, pubblicata sulla GURS n. 36, SO n. 29 del 19/08/2016

LR 16-2016

Pubblicati dal MISE nuovi chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia

Ministero-dello-sviluppo-economico-MiseIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato nuovi chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di efficienza energetica  e fonti rinnovabili in edilizia.
In particolare riporta le risposte alle domande più frequenti in merito ai decreti legislativi 192/2005 e 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 sui requisiti minimi e sulle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il documento (in allegato) è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento.

In vigore gli incentivi per le rinnovabili elettriche diverse da quella fotovoltaica

energie alternativeSono state aggiornate le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW.
A disciplinarle è il D.M. 23 giugno 2016, in vigore dal 30 giugno 2016. Restano validi, per alcune tipologie di impianto, gli incentivi previsti dal precedente decreto 6 luglio 2012 (in generale più vantaggiosi).

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