Normative

Decreto Rilancio – Passaggio al Senato – Le novità per il Superbonus

superecobonusApprovato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd. DL Rilancio), che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% – cd. Superbonus, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d’interesse per il settore delle costruzioni, l’estensione dell’ambito applicativo dell’Ecobonus maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto da Superbonus ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l’intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.

Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili (cd. Superbonus al 110%).

 principali modifiche apportate all’art. 119

Ecobonus potenziato:

  • sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera).
    In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);
  • gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda;
  • viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».
  • viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  • solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti)  la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022;

Fotovoltaico potenziato

  • viene esteso il Superbonus per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all’installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici;

Sismabonus potenziato

  • la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);
     

Beneficiari e immobili

  • tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive   dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;
  • per le persone fisiche viene eliminata eliminazione della destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;
  • vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9 (cd. Abitazioni di lusso).

Cessione/sconto:

  • viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità.
  • ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;
  • per l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.

principali modifiche apportate all’art. 121

  • viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
  • viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;
  • con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
  • con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una deroga all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
  • con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

articoli 119 e 121

Procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni)

Sanificazione-strutture-non-sanitarieLa Circolare Ministero della Salute n. 17644  del 22 maggio 2020 ha come oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

L’argomento era stato già affrontato nella circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute e nei Rapporti ISS n. 5/202019/2020 e, in particolare, 25/2020, che si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al Covid – 19.

Si segnala il Rapporto ISS n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, come valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.

Con la circolare in oggetto, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.

Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge n. 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera. 

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici  vengono toccate.

Definizione

Secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come Presidi medico-chirurgici o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente. 

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

  • Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
  • Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
  • Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata
  • Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione
  • Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
  • misure di igiene personale e collettiva
  • criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
  • linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

  1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
  2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
  3.  Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
  4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
  5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
  6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
  7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
  8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

  • La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
  • Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili).
  • Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

  1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
  2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
  3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
  4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, fornitori) Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi:
  1. a) materiale duro e non poroso, oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone; – utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; – utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati[1];
  2. b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute: i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e strutture (la circolare fa riferimento a aree quali bar e ristoranti), possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico.

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida.

Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella

 

Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo.

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l’efficacia dell’applicazione e dall’altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi, tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata.

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso. Tali procedure possono, infatti, essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria. Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine: 1. pulizia 2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati 3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione, 4. adeguata areazione dei locali.

[1] 8 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” https://www.iss.it/rapporti-covid-19

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.

Ministero del Lavoro – brochure sul DL rilancio

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul sito istituzionale,  la brochure illustrativa sulle disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.

Si rileva, in particolare che, con riferimento alla possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato fino al 30 agosto 2020, ai sensi dell’art. 93 del suddetto decreto, il Dicastero ha precisato che La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020”.

Brochure-MLPS-Decreto-Rilancio

 

Conversione decreto “Crescita”: procedure negoziate fino a soglia comunitaria in materia di edilizia

edilizia scolasticaLa legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd Decreto “ Crescita”) –  entrata in vigore lo scorso 30 giugno 2019, cfr. News ANCE   36501 del 1° Luglio 2019 – ha introdotto, tra le altre cose, una serie di norme in materia di edilizia scolastica (art. 30 bis).
In particolare, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, viene consentito agli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, di avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell’ambito della programmazione triennale nazionale (di cui al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104) della società Consip Spa, per agli acquisti di beni e servizi, e dell’agenzia Invitalia SPA, quanto all’affidamento dei lavori di realizzazione.
Tali enti sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.
Qualora questi non vi provvedano entro tale termine, gli enti locali possono affidare i lavori, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino a soglia comunitaria ( 5, 5 mln di euro), mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
In allegato, il testo del provvedimento in commento.

Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate

copertina Dossier bonus fiscali casa luglio 2019Data l’importanza nonché la frequenza delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in tema di Bonus edilizia, Ecobonus, Sismabonus, e Detrazione cumulata Eco+Sismabonus, si è ritenuto utile compilare un Dossier che facesse il punto sui principali documenti di prassi prodotti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali per la casa.
Si tratta di una raccolta sintetica delle principali pronunce (Provvedimenti, Risoluzioni, Circolari, e Risposte ad Interpello) emesse dall’Agenzia delle Entrate, sulle agevolazioni sopra indicate, in particolare nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
Con questo Dossier di riepilogo, che verrà aggiornato periodicamente, si intende fornire uno strumento analitico di consultazione degli orientamenti e delle interpretazioni normative forniti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali, che per alcuni aspetti, come ad esempio quello legato alla cessione del credito delle detrazioni cd. Ecobonus e Sismabonus, hanno inciso sulla disciplina e l’ambito di applicazione delle agevolazioni stesse.

Emerge, inoltre, da una lettura complessiva dei vari documenti anche un quadro delle questioni ancora aperte, quale ad esempio l’assenza, ad oggi, di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità da seguire per rendere “operativa” la cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

Dossier bonus fiscali casa luglio 2019

Approvata all’Ars la norma che cambia il metodo di aggiudicazione in Sicilia

arsIl disegno di legge collegato alla Finanziaria è legge. Dopo quattro settimane di esame in aula la legge ha visto la luce con l’ok ad alcune norme chiave come quella sul centro direzionale della Regione siciliana, quella che cambia le procedure per l’aggiudicazione nelle gare al minor ribasso e la norma che sblocca la spesa congelata proprio durante la Finanziaria mentre si aspettava l’accordo fra lo Stato la Regione su come spalmare una parte del disavanzo regionale.

Di particolare interesse per il settore dell’edilizia siciliana l’approvazione dell’articolo 5 del collegato, che contiene un metodo di aggiudicazione nelle gare per lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria. La nuova norma, che entrerà in vigore dal 30/09/2019, è stata molto sollecitata dall’Ance a livello regionale, ed ha l’obiettivo di eliminare ogni meccanismo di prevedibilità e limitare i ribassi eccessivi consentiti dalla legge nazionale.

In allegato, il testo approvato ieri in Aula

art 5 collegato metodo aggiudicazione

Protezione civile: in vigore il nuovo codice

Protezione-civileDal 6 febbraio u.s. è in vigore il nuovo codice della Protezione Civile, contenuto nel decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
Il decreto in questione è frutto dell’attuazione della delega conferita al Governo con la legge n. 30 del 2017, “per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, mediante l’adozione, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione europea”.

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Emanate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasportiÈ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 8 alla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2018 il decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Le nuove norme tecniche, che vanno ad aggiornare quelle del 14 gennaio 2008, entrano in vigore il 22 marzo prossimo, 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con alcune eccezioni previste dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 del decreto stesso.

È previsto, infatti, che per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino al termine lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche delle costruzioni.

Per le opere private, si possono continuare ad applicare le norme previgenti fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima dell’entrata in vigore delle nuove NTC.

Le principali novità contenute nell’aggiornamento delle NTC

L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme del 2008, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza delle costruzioni esistenti.

Proprio su tale aspetto, al capitolo 8, le nuove NTC introducono una importante novità soprattutto sul tema del “miglioramento sismico” degli edifici esistenti, prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso costruzioni di Classe d’uso III ad uso scolastico e di Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Anche nel caso di interventi di “adeguamento sismico” le nuove NTC apportano novità prevedendo, per alcune situazioni, che il coefficiente di sicurezza da conseguire post intervento non sia pari a quello che avrebbe una nuova costruzione ma che raggiunga almeno l’80% di tale valore.

Le novità apportate alla normativa sono importanti. In pratica c’è stato un cambio di impostazione rispetto alle precedenti norme, accettando che per le costruzioni esistenti su cui si interviene si possano richiedere livelli di sicurezza minori di quelli richiesti alle nuove costruzioni.

Anche il Capitolo 11, Materiali e prodotti per uso strutturale, presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011.

Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) per la realizzazione di elementi strutturali.

Dopo l’emanazione del decreto, si attendono altri due documenti tecnici necessari ad una corretta e completa applicazione della normativa: la circolare applicativa con le Istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici nazionali agli Eurocodici 2018.

A fronte di un quadro normativo così aggiornato, risulta indispensabile aggiornare la parte regolamentare contenuta nel DPR 380 del 2001, non più in linea con le necessità di velocizzazione e di certezza dei tempi di autorizzazione per le costruzioni in zona sismica.

Decreto norme tecniche costruzioni 17-01-2018

180221_Nota

Norme Tecniche per le Costruzioni: pronto il decreto di aggiornamento

lavoro-cantiere-costruzioni-casa-edilizia-edileSi è concluso, con la firma del Ministro delle infrastrutture, del Ministro degli interni e del Capo della protezione civile, l’iter di approvazione del decreto che va ad aggiornare le Norme Tecniche delle Costruzioni. Le nuove NTC si pongono in continuità con le NTC del 2008, confermandone l’impostazione concettuale e metodologica e la struttura, ovvero la suddivisione in capitoli che rimane invariata.
L’ottica di rivisitazione è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti.
Proprio su tale aspetto le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto sul tema del “miglioramento sismico” degli edifici esistenti prevedendo per questi edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d’uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore diu sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Anche il Capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali).
Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione.
L’aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dovrebbe avvenire entro il mese di febbraio, bisognerà invece attendere ancora per la prevista Circolare esplicativa che fornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC.