Lavoro e previdenza

Ministero del Lavoro – brochure sul DL rilancio

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul sito istituzionale,  la brochure illustrativa sulle disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.

Si rileva, in particolare che, con riferimento alla possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato fino al 30 agosto 2020, ai sensi dell’art. 93 del suddetto decreto, il Dicastero ha precisato che La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020”.

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Strumenti e approcci per la lotta al lavoro nero nel settore delle costruzioni

copertina Toolkit_Construction.01La Piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato ha permesso di mettere a disposizione un kit operativo per combattere il lavoro sommerso nel settore delle costruzioni che include in particolare un’illustrazione degli strumenti e delle azioni che gli Stati membri hanno sviluppato a tal fine.

Il kit comprende anche delle schede e delle pratiche settoriali nazionali e regionali che mirano ad illustrare le misure rilevanti identificate nella letteratura esistente sulla lotta al lavoro nero nel settore delle costruzioni.

Guida Inail – Riduzione rischio attività di scavo

Layout 1Il grande interesse suscitato dalla prima edizione della pubblicazione “Riduzione del rischio nelle attività di scavo” ha spinto gli autori a predisporre un aggiornamento, anche alla luce del mutato quadro normativa.
Nella nuova edizione gli autori si propongono di mettere a disposizione di datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, responsabili tecnici, committenti e addetti ai lavori in generale, uno strumento di semplice e pratica consultazione che possa essere di ausilio per prevenire e ridurre i rischi connessi a questa particolare attività.
Dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambiental i, delle possibili dinamiche infortunistiche, vengono riportate pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche. Inoltre, al fine di forn ire indicazioni più esaustive sulle misure di prevenzione e protezione da realizzare, sono riportati due nuovi capitoli riguardanti aspetti importanti e spesso sottovalutati, quali la sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nelle attività di scavo.
La pubblicazione è inoltre un esempio di come la gestione di attività peculiari e complesse, quali quelle di scavo, richieda un approccio interdisciplinare in grado di includere aspetti di natura tanto ingegneristica quanto geologica.
Come per l’edizione precedente, in appendice, viene riportato un riepilogo delle principali disposizioni legislative e normative riguardanti la sicurezza nelle attività di scavo.

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Prime istruzioni operative per la comunicazione di infortuni superiori a 1 giorno

cantiere2Come segnalato nei documenti Ance del 2 ottobre e dell’11 ottobre dal titolo “obbligo di segnalare le assenze per infortuni superiori ad 1 giorno” è in vigore l’obbligo di trasmissione degli infortuni superiori ad 1 giorno (ed inferiori a 3 giorni) ai fini statistici ed informativi.
Le istruzioni operative per la trasmissione telematica sono state fornite  con la  circolare inail 42 del 12-10-2017.
Dal 12 ottobre l’Inail ha reso disponibile un nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, ai fini statistici ed informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai lavoratori ed alle lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, secondo le informazioni e le istruzioni fornite nel manuale inserito nella sezione “Supporto-guide e manuali operativi”.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, dovrà essere utilizzata la posta elettronica certificata, allegando il modello disponibile nella sezione https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione.html.
Alla mail certificata va allegata anche la comunicazione di errore restituita dal sistema.
Qualora la prognosi inizialmente inferiore a 3 giorni, dovesse prolungarsi, sarà dovere del datore di lavoro inoltrare la “denuncia/comunicazione di infortunio” ai sensi dell’articolo 53 del DPR 30 giugno 1965, n.1124.
Il datore di lavoro potrà entrare nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (48 ore), di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro13.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
A tal fine l’Inail ricorda che verrà a breve implementato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l’evidenza per ciascun caso della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all’Inail della comunicazione d’infortunio stessa (cfr. documento Ance “Accesso al “cruscotto infortuni” da parte del RLS e RLST” del 6/12/2016).
I datori di lavoro potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio. In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” è collocato all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”:
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
L’Inail ricorda, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.
I datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail tramite il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico, data di rilascio del certificato medico.
Le informazioni relative alla “Comunicazione di infortunio” saranno inoltre funzionali all’aggiornamento di prossimo rilascio dell’applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, quale strumento utile a orientare l’azione ispettiva a seguito dell’abolizione dell’obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Tramite il contact center o tramite il servizio “Inail risponde”, l’Istituto fornirà informazioni di carattere generale

Guida Ance sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

copertina Vademecum cigo ance ottobre 2017A due anni di distanza dall’entrata in vigore della riforma sugli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 148/15, si è ritenuto necessario predisporre un documento di sintesi contenente le principali informazioni di natura normativa, amministrativa ed operativa relative alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, con specifico riferimento al settore dell’edilizia.
Il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, che ha disciplinato il procedimento d’esame e le causali per cui può essere richiesto l’ammortizzatore sociale; la circolare Inps n. 197/15, che ha fornito i primi chiarimenti a seguito delle novità previste dal D.Lgs. n.148/15; la circolare Inps n.139/16, in cui viene illustrato il nuovo procedimento di presentazione delle domande e la successiva attività di valutazione, sono solo alcune delle fonti che hanno consentito di dar origine alla “GUIDA ALLA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA IN EDILIZIA”.
Il documento, ha l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori un supporto di facile consultazione ai fini della corretta presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

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Inps: Regime sanzionatorio per l’omessa, l’infedele e la tardiva presentazione contributiva

INPSCon la circolare n. 106/17, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, in merito alla distinzione tra la fattispecie dell’omissione e quella dell’evasione contributiva, i cui regimi sono disciplinati rispettivamente dalle lett. a) e b) del co. 8 della L. n. 388/00.
Premesso che le ipotesi di cui alle suddette trovano applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro e/o committenti che dei lavoratori autonomi, il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell’omissione contributiva.
Diversamente, si configura l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate; l’occultamento, in particolare, deve essere attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.
In riferimento ai casi di evasione contributiva ed in particolare all’elemento oggettivo dell’occultamento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011, ha delineato gli elementi che contraddistinguono tale termine, ossia: l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, nonché l’ipotesi di denuncia obbligatoria all’Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.
La Corte di legittimità, in particolare, si è soffermata sulla lettura della norma che prevede la configurazione dell’evasione nell’ipotesi in cui la stessa sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. L’utilizzo della locuzione “o”,\ infatti, fa chiaramente emergere la volontà del legislatore di volere connettere all’una o all’altra tipologia di adempimento i casi di evasione contributiva.
Da ciò discende che anche l’omissione, l’infedele e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie, proprio perché scaturiscono dalla volontà e quindi dall’intenzionalità di occultare i rapporti e le retribuzioni, configurano un’ipotesi di evasione.
La nota Inps, al riguardo, ricorda che il consolidato orientamento della Corte Suprema porta a ritenere, nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia, la presunzione di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’evasione, salvo il caso in cui il datore di lavoro sia in grado di fornire una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, con conseguente applicazione del regime più tenue riconducibile alla fattispecie dell’omissione.
In relazione alle denunce effettuate spontaneamente, l’Inps ricorda che le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista dall’art. 116, comma 8, lettera a) nel caso in cui il ravvedimento operoso sia attuato prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto ed entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell’adempimento omesso, sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione.

Esonero contributivo triennale ex lege n. 232/2016 – Circolare Inps n. 109/2017

INPSL’Inps, con l’allegata circolare n. 109/2017, ha fornito istruzioni in merito alla fruizione dell’esonero contributivo triennale, previsto dalla legge n. 232/2016 (art. 1, commi 308-310), spettante ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.

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Tirocini – Nuove linee guida

tirocini-formativiIl 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le nuove linee guida in materia di tirocini, sostitutive delle precedenti contemplate dall’accordo del 24 gennaio 2013.

L’aggiornamento delle linee guida, che dovranno essere recepite dalle singole Regioni entro sei mesi, scaturisce dalla necessità di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali ed affrontare adeguatamente anche le problematiche legate all’attuazione dei tirocini nell’ambito della Garanzia Giovani, nonché di rafforzare la vigilanza sulla “qualità e genuinità” dei tirocini.
Le nuove linee guida regolamentano in via esclusiva i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), con esplicita indicazione dei soggetti interessati, e indicano alcuni standard minimi da applicarsi su tutto il territorio nazionale, ferma la possibilità, per le Regioni, di prevedere disposizioni di maggior tutela per i tirocinanti o per l’accesso al tirocinio.

Per tutte le tipologie di tirocinio, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, è fissata in 12 mesi (24 mesi in caso di soggetti disabili), ed è prevista altresì una durata minima, non inferiore a 2 mesi, con l’eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto agli studenti, promosso dal servizio per l’impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Le linee guida disciplinano anche i casi di sospensione (per malattia, infortunio, maternità o chiusure aziendali) e precisano, inoltre, che il piano formativo deve specificare il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a svolgere, le quali, comunque, non potranno essere superiori a quelle previste dal CCNL applicato dal soggetto ospitante per le attività lavorative oggetto del percorso formativo.

Viene inoltre integrato l’elenco dei soggetti promotori con l‘inserimento anche dell’ANPAL e delle fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Nell’ambito del paragrafo dedicato ai soggetti ospitanti, in cui sono specificati i casi in cui non è possibile ospitare tirocinanti, viene precisato che è possibile invece attivare tirocini se il soggetto ospitante ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo”.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Con riguardo ai limiti numerici per l’attivazione dei tirocini è previsto nel dettaglio il numero di tirocinanti che è possibile ospitare, in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa presso cui viene svolto il tirocinio: 1 tirocinio per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato; 2 tirocinanti per i datori di lavoro con dipendenti a tempo indeterminato o determinato tra 6 e 20; non più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato o determinato per i datori di lavoro con più di 20 dei suddetti dipendenti.

Una novità attiene la previsione di deroghe al predetto limite del 10% per i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, che assumano, con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, una percentuale non inferiore al 20% dei tirocinanti impiegati nei 24 mesi precedenti.

E’ confermata la necessità della stipula della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, a cui deve essere allegato il PFI, e della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Nell’esplicitare analiticamente i compiti dei tutor, viene previsto che il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente, mentre il tutor del soggetto ospitante può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

Salvo che le Regioni non prevedano condizioni di miglior favore, al tirocinante deve essere riconosciuta un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili, a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

Le Linee guida contengono, altresì, un paragrafo dedicato alle misure di vigilanza e al controllo ispettivo sul corretto utilizzo dei tirocini, in cui sono previste le casistiche per le quali le Regioni potranno introdurre apposite sanzioni, a seconda che le violazioni riscontrate siano sanabili oppure no.

Si segnala, infine, che il provvedimento di interdizione dall’attivazione di nuovi tirocini trova applicazione non solo qualora siano violate le disposizioni contenute nelle nuove linee guida, ma anche nell’ipotesi in cui un tirocinio sia riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a seguito di accertamento ispettivo.

In allegato alle linee guida sono riportati gli schemi recanti gli elementi minimi del progetto formativo, del dossier individuale e dell’attestazione finale del tirocinante.

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