Fisco

Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa

superbonusIl Superbonus al 110% diventa legge. Con la conversione del cd. Decreto Rilancio, approvato, ieri, in seconda lettura dal Senato, le nuove agevolazioni potenziate al 110% per i lavori di risparmio energetico, messa in sicurezza sismica e per il fotovoltaico, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno regime.

L’ANCE pubblica la prima Guida Operativa sui Superbonus potenziati, che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.

Guida Operativa sui Superbonus potenziati_17-07-2020

Decreto Rilancio – Passaggio al Senato – Le novità per il Superbonus

superecobonusApprovato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd. DL Rilancio), che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% – cd. Superbonus, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d’interesse per il settore delle costruzioni, l’estensione dell’ambito applicativo dell’Ecobonus maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto da Superbonus ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l’intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.

Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili (cd. Superbonus al 110%).

 principali modifiche apportate all’art. 119

Ecobonus potenziato:

  • sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera).
    In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);
  • gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda;
  • viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».
  • viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  • solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti)  la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022;

Fotovoltaico potenziato

  • viene esteso il Superbonus per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all’installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici;

Sismabonus potenziato

  • la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);
     

Beneficiari e immobili

  • tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive   dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;
  • per le persone fisiche viene eliminata eliminazione della destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;
  • vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9 (cd. Abitazioni di lusso).

Cessione/sconto:

  • viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità.
  • ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;
  • per l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.

principali modifiche apportate all’art. 121

  • viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
  • viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;
  • con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
  • con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una deroga all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
  • con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

articoli 119 e 121

Webinar “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio” – Tutti i materiali

WEBINAR1.qxp_Layout 1Si è tenuto il 16 giugno u.s. un webinar su “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio”, al quale è intervenuta la Cassa Depositi e Prestiti.

I lavori sono stati introdotti dal Vice Presidente Ance, Rodolfo Girardi, che ha ripercorso l’importante azione associativa svolta dall’Ance sul tema dei ritardati pagamenti della PA.

E’, poi, intervenuto, Tommaso Sabato, Direttore della Direzione Infrastrutture e Pubblica Amministrazione di CDP, che ha illustrato l’attività che CDP svolge per le P.A. e per le infrastrutture, e ha introdotto le recenti misure, previste nel Decreto Legge Rilancio (DL 34/2020) per il pagamento dei debiti arretrati della PA.

Successivamente, dopo una panoramica del problema dei ritardati pagamenti della PA nel settore delle costruzioni, sono state illustrate, nel dettaglio, le modalità operative che gli enti territoriali dovranno attuare per avere accesso dell’importante anticipazione di liquidità, disposta all’articolo  115 del Decreto Legge 34/2020, che consentirà il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, per complessivi 12 miliardi di euro.

Attraverso questa iniziativa, l’Ance, al fianco di Cassa Depositi e Prestiti, ha voluto promuovere attivamente gli strumenti che il Governo ha messo in campo per sostenere finanziariamente gli enti e, di conseguenza, anche le imprese creditrici, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.

Vai al video dell’evento

In allegato sono disponibili tutti i materiali dell’evento

Presentazione ANCE_Pagamenti PA

Presentazione CDP_Anticipazione Liquidità MEF 2020

Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate

copertina Dossier bonus fiscali casa luglio 2019Data l’importanza nonché la frequenza delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in tema di Bonus edilizia, Ecobonus, Sismabonus, e Detrazione cumulata Eco+Sismabonus, si è ritenuto utile compilare un Dossier che facesse il punto sui principali documenti di prassi prodotti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali per la casa.
Si tratta di una raccolta sintetica delle principali pronunce (Provvedimenti, Risoluzioni, Circolari, e Risposte ad Interpello) emesse dall’Agenzia delle Entrate, sulle agevolazioni sopra indicate, in particolare nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
Con questo Dossier di riepilogo, che verrà aggiornato periodicamente, si intende fornire uno strumento analitico di consultazione degli orientamenti e delle interpretazioni normative forniti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali, che per alcuni aspetti, come ad esempio quello legato alla cessione del credito delle detrazioni cd. Ecobonus e Sismabonus, hanno inciso sulla disciplina e l’ambito di applicazione delle agevolazioni stesse.

Emerge, inoltre, da una lettura complessiva dei vari documenti anche un quadro delle questioni ancora aperte, quale ad esempio l’assenza, ad oggi, di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità da seguire per rendere “operativa” la cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

Dossier bonus fiscali casa luglio 2019

IVA, No della Commissione all’Italia ad applicare il “reverse charge” per le forniture ai consorzi da parte dei loro membri

agenda_urbana_europeaIl 21 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE la comunicazione della Commissione al Consiglio con la quale la Commissione si oppone all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di beni e alla prestazione di servizi ai consorzi da parte dei consorziati.

L’Italia, come previsto dalla direttiva IVA 2006/112/CE, aveva chiesto, a luglio 2016, di poter introdurre una misura di deroga all’articolo 193 che la autorizzasse ad applicare il suddetto meccanismo di inversione contabile nel caso in cui ai pagamenti dell’amministrazione appaltante fatti al consorzio fosse applicato lo “split payment”.

L’entrata in vigore della misura, contenuta nella legge di Stabilità del 2016, era subordinata al via libera di Bruxelles e quindi non è mai avvenuta. Tale misura era fortemente voluta dall’ANCE che, proprio con riferimento all’applicabilità dello “split payment” in presenza di strutture consortili, aveva intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti sedi, volte ad ottenere l’operatività dell’equivalente meccanismo del “reverse charge” nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate.

Secondo la Commissione, invece, “dal momento che il Governo Italiano non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali a norma dell’articolo 395 della direttiva IVA, la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo”.

Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

copertina guida fiscale ristrutturazioni edilizie febbraio 2018L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie, a seguito della proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, disposta dall’ultima legge di Bilancio.
La Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (febbraio 2018) dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla proroga della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie[1]prevista dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
La proroga a tutto il 2018 riguarda anche:
  • la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).
  • la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
Per quanto riguarda la disciplina del beneficio, in sostanza, la Guida conferma quanto già precisato nella Guida aggiornata al 22 settembre 2017[2], salvo alcune novità riguardanti l’inclusione degli IACP tra i soggetti beneficiari e alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dell’ENEA.
In particolare, in relazione ai soggetti beneficiari della detrazione per lavori di ristrutturazione delle singole unità abitative, viene precisato che dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli per l’adozione di misure antisismiche,  spettano anche:
  • agli Istituti autonomi per le case popolari;
  • agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; tali enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda gli interventi agevolati. Va segnalato che, riguardo, in particolare, alla detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche, il cd. Sismabonus, la Guida ricorda che sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021. A tal riguardo l’Agenzia preannuncia la pubblicazione di un’apposita guida.
Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per fruire della detrazione per le ristrutturazioni ediliziesi segnala il nuovo obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Tale adempimento viene introdotto, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, al fine di operare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi.
La Guida si sofferma, inoltre, sull’IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero delle abitazioni e per l’acquisto e posa in opera dei cd. “beni significativi”[3].
Con riguardo a quest’ultimo punto, si segnala, che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999 che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture dei beni significativi nell’ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Come noto, sul valore di tali beni, l’IVA al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera più materie prime), mentre sulla differenza si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’interpretazione fornita dalla legge di Bilancio 2018 e ripresa dall’Ade nella Guida, è finalizzata a individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni. La determinazione di questo valore dipende infatti, dall’autonomia funzionale delle parti rispetto al bene principale.
In tal senso, la Guida richiama la Circolare 12/E del 2016[4] e precisa che le parti staccate o le componenti del bene significativo che godono di una propria autonomia funzionale non confluiscono nel valore del bene, ma in quello della prestazione e sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 10%. Mentre le componenti che costituiscono parte integrante del bene e concorrono alla sua normale funzionalità, devono confluire nel valore del bene stesso.

Si ricorda, che la stessa legge di Bilancio ha previsto che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.


[1] Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” – circolare ance 26-01-2018 focus fiscale .
[2] Cfr. Ance “Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili” – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate” – circolare ance 14-03-2017 
[3] Tali beni sono specificatamente stati individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 e sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.
[4] Cfr. Ance “Il “Pacchetto casa” della Stabilità 2016 – Chiarimenti ufficiali dell’AdE”- circolare ance 11-04-2016

Condhotel: il DPCM 13/2018 in dettaglio

condhotel_htdIl Dpcm 13/2018 – in vigore dal 21 marzo prossimo – disciplina per la prima volta i condhotel ossia una nuova forma di ospitalità ricettiva che intende coniugare, in un contesto immobiliare e funzionale unitario, l’attività alberghiera con la residenza.
Nonostante l’obiettivo di diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, la normativa del Dpcm – emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 31 del dl 133/2014 cd. sblocca italia – si discosta in diversi punti dalla norma primaria, ponendo condizioni e restrizioni all’esercizio dei condhotel che ne limitano le potenzialità.
Di seguito, l’analisi dettagliata dei principali articoli della nuova normativa.

(altro…)

Revisione della direttiva IVA, presentate le proposte della Commissione europea

logo commissione ueIl 18 gennaio la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte di revisione della direttiva IVA 2006/112/CE per rendere le disposizioni in materia di IVA più flessibili per gli Stati membri e per ridurre il peso burocratico per le PMI.

In base alla prima proposta, oltre all’aliquota IVA normale, gli Stati membri potrebbero ora cambiare le aliquote e fissare: due aliquote distinte comprese tra il 5 e il 15%; un’aliquota da fissare tra lo 0 e il 5%; un’aliquota pari a 0 per i beni esenti da IVA (o “aliquota zero”).

L’attuale, complesso, elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte sarebbe soppresso e sostituito da un nuovo elenco di prodotti (come armi, bevande alcoliche, tabacco e gioco d’azzardo) ai quali dovrebbe sempre essere applicata l’aliquota normale del 15% o un’aliquota superiore.

Per salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri devono inoltre garantire che l’aliquota IVA media ponderata sia pari almeno al 12%.

Con il nuovo regime, tutti i beni che attualmente beneficiano di aliquote diverse dall’aliquota normale potranno continuare a farlo.

Per quanto riguarda le PMI, attualmente gli Stati membri possono esentare dall’IVA le vendite delle piccole imprese a condizione che non superino un determinato volume d’affari annuo, che varia da un paese all’altro. Le PMI in crescita perdono l’accesso alle misure di semplificazione una volta superata la soglia di esenzione. Inoltre, tali esenzioni sono accessibili soltanto ai soggetti nazionali. Non vi è quindi parità di condizioni per le piccole imprese operanti all’interno dell’UE.

Le soglie di esenzione attuali sarebbero mantenute, ma le proposte introdurrebbero: una soglia di entrate di 2 milioni di euro in tutta l’UE al di sotto della quale le piccole imprese beneficerebbero di misure di semplificazione, a prescindere dal fatto che fruiscano già della franchigia IVA; la possibilità per gli Stati membri di dispensare tutte le piccole imprese ammissibili alla franchigia IVA dagli obblighi relativi all’identificazione, alla fatturazione, alla contabilità e alle dichiarazioni; una soglia di volume d’affari di 100 000 euro che consentirebbe alle imprese operanti in più di uno Stato membro di beneficiare della franchigia IVA.

In materia di lotta alle frodi IVA, la Commissione aveva già proposto il 30 novembre scorso misure di rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni .

Split payment: la filiera delle costruzioni presenta denuncia alla Ue

immagine redazionale tempostrettoViolato il principio della neutralità dell’Iva: 2,4 miliardi l’anno la perdita di liquidità per le imprese di costruzione

Una denuncia alla Commissione europea per violazione delle norme comunitarie in materia di Iva è stata presentata da tutte le sigle datoriali delle costruzioni (Ance, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) sull’applicazione dello split payment, dopo gli inutili tentativi di modifica della norma presentati in Parlamento, nel corso dell’esame dell’ultima Legge di bilancio.

Il meccanismo dello split payment prevede che le pubbliche amministrazioni, o altri soggetti obbligati, versino direttamente all’Erario l’Iva dovuta per i lavori effettuati, mentre l’impresa continua a pagare l’imposta per l’acquisto di beni e servizi. Ciò si traduce in una perenne situazione di credito Iva per le imprese di costruzione nei confronti dello Stato, contro la quale a poco sono servite le misure per accelerare il rimborso Iva predisposte dal Governo.

Il risultato è che, tra Iva versata e quella soggetta a split payment, le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità che l’Ance ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno.  Il meccanismo, dunque, mette seriamente a rischio l’equilibrio finanziario delle imprese costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità alle imprese.

Tra l’altro, l’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, è già una misura più che sufficiente per il contrasto dell’evasione dell’Iva. E lo sarà anche di più a partire dal 2019 quando l’obbligatorietà sarà estesa anche tra privati.

Di qui la decisione della filiera delle costruzioni di ricorrere a Bruxelles, in quanto il meccanismo dello split payment viola il principio di neutralità dell’Iva, cardine delle norme Ue in materia fiscale, a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi. Inoltre, la misura introduce una deroga alla Direttiva Iva non proporzionata perché troppo svantaggiosa per le imprese e con una portata troppo ampia sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti.

Rimborsi IVA: al via il pagamento “in conto fiscale” – D.M. 22 dicembre 2017

agenzia-entrate-logoDefinite le regole per i rimborsi dei crediti IVA in conto fiscale erogati dal 1 gennaio 2018, che valgono anche per i “rimborsi prioritari” derivanti dalle operazioni di split payment.

Con il Decreto del 22 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2018) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative delle nuove procedure di rimborso in conto fiscale previste dall’art.1, comma 4 bis e 4 ter del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)[1] .

La citata disposizione, infatti, ha stabilito chea decorrere dal 1º gennaio 2018 i rimborsi  dei crediti IVA siano erogati attraverso il cd. “conto fiscale”[2] in via diretta ai contribuenti da parte della struttura di gestione[3] prevista ai sensi del Dlgs 214/1997 (art. 22, comma 3), rimandando la relativa attuazione di tale disciplina ad un decreto del MEF ora pubblicato.

In sostanza, per tutti i soggetti IVA, comprese le imprese che applicano lo split payment, i tempi per ottenere i rimborsi dei crediti IVA subiranno un’accelerazione, in modo da ridurre da 90 a 65 giorni i tempi per ottenere l’accredito.

Il decreto che si applica ai rimborsi pagati a partire dal 1 gennaio 2018, a prescindere dal periodo di imposta a cui si riferiscono, stabilisce che la struttura di gestione effettui i rimborsi utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» mediante accreditamento diretto sul conto corrente del contribuente.

Tale operazione avviene, sulla scorta delle informazioni fornite dagli uffici provinciali e prevede l’aggiunta, in fase di accreditamento, di eventuali interessi maturati.

Resta ferma, come precisato dal Decreto (cfr. art.3 del testo), la priorità per l’erogazione dei rimborsi IVA ai sensi dell’art. 38 bis, comma 10, del DPR 633/1972.

Tale disposizione prevede, infatti, per alcune categorie di contribuenti la facoltà di ottenere il rimborso dei crediti IVA, annuali ed infrannuali, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta.

Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, va precisato che tale possibilità viene riconosciuta ai soggetti che effettuano:

–        operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A. (D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015)[4].

–        prestazioni assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), ossia:

·        prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile (D.M. 22 marzo 2007)[5],

·        lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (D.M. 29 aprile 2016)[6];

In merito alle modalità applicative, il decreto dopo aver ribadito la priorità dell’erogazione per alcuni rimborsi del credito IVA, tra cui i suddetti, chiarisce inoltre, che i fondi a disposizione dei rimborsi verranno erogati secondo l’ordine definito da:

– la data di erogabilità più remota

– data di presentazione più remota

– periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto

– importo minore.

Per completezza si ricorda, inoltre, che con il Provvedimento n. 306408 del 29 dicembre 2017 l’AdE ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi.

[1]Il Decreto legge 50/2017 è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, Cfr. sul punto ANCE “Manovra correttiva” – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” – documento ance misure fiscali interesse costruzioni – giugno 2017 - 

[2] Di cui all’art.78 della Legge 413/1991

[3] Attualmente corrispondente all’Ufficio Struttura di Gestione incardinato presso la Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo dell’AdE.

[4] Confronta a tal riguardo l’art.17-ter del D.P.R. 633/1972. Per un quadro complessivo in tema di Split Payment confronta, inoltre, ANCE “Split Payment – Nuova Guida dell’ANCE” ; “Split payment – Pubblicato Decreto Attuativo ed elenchi delle P.A. coinvolte” ; “Split Payment – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015- ID n.19559 del 4 marzo 2015; “Split payment – Via libera della UE alla proroga fino al 2020” – ID n. 28515 del 9 maggio 2017.

[5] Cfr. art. 17, comma 6, lett. a, DPR 633/1972

[6] Cfr. art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972