Edilizia Privata

Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa

superbonusIl Superbonus al 110% diventa legge. Con la conversione del cd. Decreto Rilancio, approvato, ieri, in seconda lettura dal Senato, le nuove agevolazioni potenziate al 110% per i lavori di risparmio energetico, messa in sicurezza sismica e per il fotovoltaico, fruibili dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, entrano a pieno regime.

L’ANCE pubblica la prima Guida Operativa sui Superbonus potenziati, che verrà progressivamente aggiornata alla luce dei prossimi provvedimenti attuativi.

Guida Operativa sui Superbonus potenziati_17-07-2020

Decreto Rilancio – Passaggio al Senato – Le novità per il Superbonus

superecobonusApprovato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd. DL Rilancio), che, oltre ad ulteriori modifiche, riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% – cd. Superbonus, per i lavori edili e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

Tra le novità d’interesse per il settore delle costruzioni, l’estensione dell’ambito applicativo dell’Ecobonus maggiorato anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto da Superbonus ad ogni stato avanzamento lavori (SAL) e in relazione alla singola fattura emessa, e la precisazione che al fornitore che opera lo sconto spetta l’intera detrazione riconosciuta al beneficiario.

Il Provvedimento passa ora al Senato (DDL 1874/S) per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.

Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del decreto legge 34/2020.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di agevolazioni potenziate per i lavori edili (cd. Superbonus al 110%).

 principali modifiche apportate all’art. 119

Ecobonus potenziato:

  • sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonus al 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera).
    In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);
  • gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda;
  • viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».
  • viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
  • solo per gli IACP (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti)  la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022;

Fotovoltaico potenziato

  • viene esteso il Superbonus per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all’installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici;

Sismabonus potenziato

  • la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);
     

Beneficiari e immobili

  • tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive   dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;
  • per le persone fisiche viene eliminata eliminazione della destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni;
  • vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9 (cd. Abitazioni di lusso).

Cessione/sconto:

  • viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti che rilasciano il visto di conformità.
  • ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;
  • per l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.

principali modifiche apportate all’art. 121

  • viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
  • viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;
  • con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;
  • con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti viene introdotta una deroga all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
  • con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

articoli 119 e 121

Webinar “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio” – Tutti i materiali

WEBINAR1.qxp_Layout 1Si è tenuto il 16 giugno u.s. un webinar su “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio”, al quale è intervenuta la Cassa Depositi e Prestiti.

I lavori sono stati introdotti dal Vice Presidente Ance, Rodolfo Girardi, che ha ripercorso l’importante azione associativa svolta dall’Ance sul tema dei ritardati pagamenti della PA.

E’, poi, intervenuto, Tommaso Sabato, Direttore della Direzione Infrastrutture e Pubblica Amministrazione di CDP, che ha illustrato l’attività che CDP svolge per le P.A. e per le infrastrutture, e ha introdotto le recenti misure, previste nel Decreto Legge Rilancio (DL 34/2020) per il pagamento dei debiti arretrati della PA.

Successivamente, dopo una panoramica del problema dei ritardati pagamenti della PA nel settore delle costruzioni, sono state illustrate, nel dettaglio, le modalità operative che gli enti territoriali dovranno attuare per avere accesso dell’importante anticipazione di liquidità, disposta all’articolo  115 del Decreto Legge 34/2020, che consentirà il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, per complessivi 12 miliardi di euro.

Attraverso questa iniziativa, l’Ance, al fianco di Cassa Depositi e Prestiti, ha voluto promuovere attivamente gli strumenti che il Governo ha messo in campo per sostenere finanziariamente gli enti e, di conseguenza, anche le imprese creditrici, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.

Vai al video dell’evento

In allegato sono disponibili tutti i materiali dell’evento

Presentazione ANCE_Pagamenti PA

Presentazione CDP_Anticipazione Liquidità MEF 2020

Detrazione combinata Eco+Sisma, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Ammessa la cessione del credito derivante dalla detrazione combinata Eco+Sismabonus alla società che fornisce beni e servizi necessari agli interventi, anche se il beneficiario dell’agevolazione ne è amministratore o proprietario. La cessione del credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi di Eco+Sismabonus spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, anche all’unico proprietario dell’intero edificio in cui siano ravvisabili parti comuni a due o più unità immobiliari.

Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla fruizione della detrazione cumulata Eco+Sismabonus, con le Risposte n. 137/En. 138/E139/E del 22 maggio 2020.

In tali documenti, in particolare, viene ribadito che:

  •  se l’intervento di recupero del patrimonio edilizio avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, salvo che non dipenda all’adeguamento della normativa antisismica, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente perché l’ampliamento configura una “nuova costruzione”;
  • la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi spetta solo per quelli realizzati su parti comuni di edificianche all’unico proprietario dell’intero edificio, all’interno del quale siano ravvisabili parti comuni a 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate. Le unità immobiliari devono essere “funzionalmente autonome”  (non è così nel caso dell’edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze – Cfr. CM 13/E/2019).
  • è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi Eco+Sismabonus alla società che fornisce gli infissi e le schermature solari, “beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”, a prescindere dalla circostanza che il beneficiario della detrazione ne sia socio e amministratore delegato;
  • la detrazione cumulata Eco+Sismabonus può essere fruita solo se ricorrono tutti i requisiti richiesti per le detrazioni “incisive” da Eco e Sismabonus applicabili alle parti comuni condominiali (Cfr. art. 14, co. 2-quater del DL  n. 63/2013, convertito dalla legge  n. 90/2013 per gli  interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio (70% o 75%) e art. 16, co. 1-quinquies dello stesso decreto, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle parti comuni (80% o 85% a seconda del  passaggio ad 1 o 2  classi di rischio inferiore). Perciò è indispensabile che, come richiesto per l’Ecobonus, gli edifici siano “esistenti”, iscritti al catasto o oggetto di una richiesta di accatastamento e dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Il requisito dell’esistenza è riconosciuto anche gli edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che possano essere considerati esistenti.  Anche in questo caso va provata la presenza, negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, di un “vecchio” impianto di riscaldamento;in caso di interventi di accorpamento di più unità abitative o di suddivisioneper l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Risposta n.137_E

Risposta n.138_E

Risposta n.139_E

Next Generation EU: 750 miliardi in più per la ripresa dalla crisi COVID

logo commissione uePer mobilitare gli investimenti necessari a far fronte alla crisi COVID e per attuare la svolta verso un’economia verde e digitale, la Commissione europea ha proposto una duplice risposta:

  • Next Generation EU per aumentare il bilancio dell’UE con nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per il 2021-2024;
  • Un bilancio a lungo termine rafforzato dell’Unione Europea per il 2021-2027.

Lo strumento Next Generation EU da 750 miliardi di euro (di cui 500 miliardi in sussidi a fondo perduto e 250 miliardi in prestiti agli Stati membri) e un bilancio dell’Unione Europea a lungo termine rafforzato per il 2021-2027 pari a 1100 miliardi porteranno la potenza di fuoco finanziaria totale del bilancio dell’Unione a 1850 miliardi di euroA questi vanno aggiunti 540 miliardi delle misure già approvate (SURE, il fondo europeo contro la disoccupazione; la linea del MES -Meccanismo europeo di stabilità- per il supporto contro la crisi da COVID; il Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese).

L’Italia, in base alle “allocation keys”, dovrebbe ricevere 172,7 miliardi di euro, di cui 81,807 miliardi a fondo perduto (grants) e 90,938 miliardi sotto forma di prestiti (loans). Le risorse saranno erogate secondo piani nazionali da concordare con la Commissione europea. In più l’Italia sarà libera di richiedere le risorse aggiuntive di SURE, MES e BEI.

Le risorse finanziarie reperite tramite Next Generation EU convoglieranno quindi verso i programmi dell’Unione nel rinnovato bilancio a lungo termine dell’UE.

Integrando gli sforzi nazionali, il bilancio dell’Unione sosterrà la ripresa socioeconomica garantendo condizioni di parità e sostenendo gli investimenti urgenti, in particolare nella transizione verde e digitale.

Next Generation EU reperirà risorse finanziarie grazie all’innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell’UE, il che consentirà alla Commissione, forte del suo elevato rating creditizio, di contrarre sui mercati finanziari prestiti per 750 miliardi di euro. Questo finanziamento aggiuntivo sarà rimborsato dai futuri bilanci dell’UE: non prima del 2028 e non dopo il 2058.

Inoltre, al fine di rendere i fondi disponibili quanto prima per rispondere alle esigenze più pressanti, la Commissione propone di modificare l’attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per rendere disponibili ulteriori 11,5 miliardi di euro già nel 2020.

I fondi raccolti per Next Generation EU ne saranno incanalati in tre pilastri:

1. Sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme:

- Un nuovo strumento di Ripresa e Resilienza di 560 miliardi di euro offrirà sostegno finanziario agli investimenti e alle riforme, anche in relazione alle transizioni verdi e digitali e alla resilienza delle economie nazionali, collegandole alle priorità dell’UE. Questo strumento sarà integrato nel semestre europeo. Sarà dotato di un meccanismo di sovvenzioni fino a 310 miliardi di euro e sarà in grado di coprire fino a 250 miliardi di euro di prestiti disponibili. Il sostegno sarà disponibile per tutti gli Stati membri, ma si concentrerà sui più colpiti e dove le esigenze di resilienza sono maggiori.

un aumento di 55 miliardi di euro degli attuali programmi della politica di coesione entro il 2022 nell’ambito della nuova iniziativa REACT-UE da stanziare sulla base della gravità degli impatti socioeconomici della crisi, compreso il livello di disoccupazione giovanile e la relativa prosperità degli Stati membri.
– una proposta per rafforzare il Fondo per la giusta transizione fino a 40 miliardi di euro, per assistere gli Stati membri nell’accelerare la transizione verso la neutralità climatica.

2. Avviare l’economia dell’Unione Europea incentivando gli investimenti privati:

-Un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità mobiliterà risorse private per sostenere con urgenza le imprese europee economicamente sostenibili che operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti. Può essere operativo dal 2020 e avrà un budget di 31 miliardi di euro, con l’obiettivo di sbloccare 300 miliardi di euro di supporto per la solvibilità delle aziende di tutti i settori economici e prepararle per un futuro più pulito, digitale e resiliente.
– Potenziare InvestEU, il programma di investimento europeo, fino a 15,3 miliardi di euro per mobilitare investimenti privati in progetti in tutta l’Unione.

-un nuovo strumento di investimento strategico integrato in InvestEU, per generare investimenti, grazie ad un contributo di 15 miliardi di euro da Next Generation EU, fino a 150 miliardi di euro per stimolare la resilienza dei settori strategici, in particolare quelli legati alla transizione verde e digitale, e le principali catene del valore nel mercato interno.

3. Affrontare le lezioni della crisi:

- Un nuovo programma sanitario, Eu4health, per rafforzare la sicurezza sanitaria e prepararsi alle  future crisi sanitarie con un bilancio di 9,4 miliardi di euro.
– Un importo di 94,4 miliardi di euro per il programma europeo Horizon, che sarà rafforzato per finanziare la ricerca vitale nel campo della salute, della resilienza e delle transizioni verdi e digitali.
– Sostenere i partner globali dell’Europa con un importo aggiuntivo di 16,5 miliardi di euro per l’azione esterna, compreso l’aiuto umanitario.
– Saranno rafforzati altri programmi dell’UE per allineare pienamente il futuro quadro finanziario alle esigenze di ripresa e alle priorità strategiche. Altri strumenti saranno rafforzati per rendere il bilancio dell’Unione più flessibile e reattivo.

Per entrare in vigore le misure proposte richiedono l’approvazione unanime da parte degli Stati membri e il voto favorevole del Parlamento europeo. In particolare è necessario che un accordo politico sia raggiunto entro luglio, in modo da consentire l’entrata in vigore degli strumenti all’inizio del 2021.
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Procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni)

Sanificazione-strutture-non-sanitarieLa Circolare Ministero della Salute n. 17644  del 22 maggio 2020 ha come oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

L’argomento era stato già affrontato nella circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute e nei Rapporti ISS n. 5/202019/2020 e, in particolare, 25/2020, che si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al Covid – 19.

Si segnala il Rapporto ISS n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, come valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.

Con la circolare in oggetto, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.

Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge n. 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera. 

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici  vengono toccate.

Definizione

Secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come Presidi medico-chirurgici o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente. 

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

  • Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
  • Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
  • Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata
  • Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione
  • Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
  • misure di igiene personale e collettiva
  • criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
  • linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

  1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
  2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
  3.  Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
  4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
  5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
  6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
  7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
  8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

  • La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
  • Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili).
  • Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

  1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
  2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
  3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
  4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, fornitori) Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi:
  1. a) materiale duro e non poroso, oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone; – utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; – utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati[1];
  2. b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute: i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e strutture (la circolare fa riferimento a aree quali bar e ristoranti), possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico.

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida.

Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella

 

Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo.

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l’efficacia dell’applicazione e dall’altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi, tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata.

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso. Tali procedure possono, infatti, essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria. Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine: 1. pulizia 2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati 3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione, 4. adeguata areazione dei locali.

[1] 8 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” https://www.iss.it/rapporti-covid-19

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.

AUTOTRASPORTO: il quadro delle nuove proroghe aggiornato con il DL 34/2020

Quadro di sintesi autotrasporto agg_26 maggio 2020.pdf_extract_Page_1Dalle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, ai documenti di guida, alla revisione dei veicoli, al bollo auto: numerose le proroghe che in questi mesi hanno interessato a vario titolo il trasporto.

Si segnala che per quanto riguarda i nuovi adempimenti fiscali introdotti dal DL 124/2019  sono stati, come auspicato dall’ANCE, differiti al 1° gennaio 2021 l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane e la tenuta del registro di carico e scarico in forma semplificata a carico sia dei titolari di depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc sia dei titolari di impianti di distribuzione privati di carburanti aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc..

Prevista tra l’altro una nuova sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti che interesserà anche le giornate di domenica 31 maggio e martedì 2 giugno.

Il Quadro di sintesi autotrasporto  predisposto dall’ANCE e aggiornato al 26/5/2020.

 

Bonus fiscali per la casa, il punto dell’ANCE sulle pronunce dell’Agenzia delle Entrate

copertina Dossier bonus fiscali casa luglio 2019Data l’importanza nonché la frequenza delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in tema di Bonus edilizia, Ecobonus, Sismabonus, e Detrazione cumulata Eco+Sismabonus, si è ritenuto utile compilare un Dossier che facesse il punto sui principali documenti di prassi prodotti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali per la casa.
Si tratta di una raccolta sintetica delle principali pronunce (Provvedimenti, Risoluzioni, Circolari, e Risposte ad Interpello) emesse dall’Agenzia delle Entrate, sulle agevolazioni sopra indicate, in particolare nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
Con questo Dossier di riepilogo, che verrà aggiornato periodicamente, si intende fornire uno strumento analitico di consultazione degli orientamenti e delle interpretazioni normative forniti dall’Amministrazione Finanziaria sui bonus fiscali, che per alcuni aspetti, come ad esempio quello legato alla cessione del credito delle detrazioni cd. Ecobonus e Sismabonus, hanno inciso sulla disciplina e l’ambito di applicazione delle agevolazioni stesse.

Emerge, inoltre, da una lettura complessiva dei vari documenti anche un quadro delle questioni ancora aperte, quale ad esempio l’assenza, ad oggi, di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità da seguire per rendere “operativa” la cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche.

Dossier bonus fiscali casa luglio 2019

Manifesto sulla digitalizzazione del settore delle costruzioni

Copertina_The_European_Construction_Industry_Manifesto_on_Digitalisation_A4La FIEC, insieme ad altre associazioni europee della filiera del settore delle costruzioni, ha pubblicato il Construction Industry Manifesto on Digitalisation. Il manifesto chiede una forte leadership dell’UE sulla digitalizzazione, un quadro normativo appropriato e di destinare risorse, nel quadro dei programmi finanziari 2021-2027 alle competenze digitali, alla ricerca e sviluppo e all’infrastruttura IT. Evidenzia inoltre che “la digitalizzazione non è un obiettivo in sé ma un mezzo per attuare le priorità dell’Unione europea ed è determinante per fornire abitazioni economiche e infrastrutture di qualità superiore a un ritmo più veloce”.

2018-06-12_The_European_Construction_Industry_Manifesto_on_Digitalisation_A4

Ristrutturazioni edilizie – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

copertina guida fiscale ristrutturazioni edilizie febbraio 2018L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida sulle Ristrutturazioni edilizie, a seguito della proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, disposta dall’ultima legge di Bilancio.
La Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (febbraio 2018) dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla proroga della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie[1]prevista dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.
La proroga a tutto il 2018 riguarda anche:
  • la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).
  • la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
Per quanto riguarda la disciplina del beneficio, in sostanza, la Guida conferma quanto già precisato nella Guida aggiornata al 22 settembre 2017[2], salvo alcune novità riguardanti l’inclusione degli IACP tra i soggetti beneficiari e alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dell’ENEA.
In particolare, in relazione ai soggetti beneficiari della detrazione per lavori di ristrutturazione delle singole unità abitative, viene precisato che dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli per l’adozione di misure antisismiche,  spettano anche:
  • agli Istituti autonomi per le case popolari;
  • agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; tali enti devono essere stati costituiti, e già operanti alla data del 31 dicembre 2013, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda gli interventi agevolati. Va segnalato che, riguardo, in particolare, alla detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche, il cd. Sismabonus, la Guida ricorda che sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2021. A tal riguardo l’Agenzia preannuncia la pubblicazione di un’apposita guida.
Per quanto riguarda gli adempimenti necessari per fruire della detrazione per le ristrutturazioni ediliziesi segnala il nuovo obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Tale adempimento viene introdotto, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, al fine di operare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi.
La Guida si sofferma, inoltre, sull’IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero delle abitazioni e per l’acquisto e posa in opera dei cd. “beni significativi”[3].
Con riguardo a quest’ultimo punto, si segnala, che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art.7, co.1, lett. b) della legge 448/1999 che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le forniture dei beni significativi nell’ambito di interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Come noto, sul valore di tali beni, l’IVA al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della prestazione (manodopera più materie prime), mentre sulla differenza si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’interpretazione fornita dalla legge di Bilancio 2018 e ripresa dall’Ade nella Guida, è finalizzata a individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni. La determinazione di questo valore dipende infatti, dall’autonomia funzionale delle parti rispetto al bene principale.
In tal senso, la Guida richiama la Circolare 12/E del 2016[4] e precisa che le parti staccate o le componenti del bene significativo che godono di una propria autonomia funzionale non confluiscono nel valore del bene, ma in quello della prestazione e sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 10%. Mentre le componenti che costituiscono parte integrante del bene e concorrono alla sua normale funzionalità, devono confluire nel valore del bene stesso.

Si ricorda, che la stessa legge di Bilancio ha previsto che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.


[1] Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018 – Focus fiscale” – circolare ance 26-01-2018 focus fiscale .
[2] Cfr. Ance “Ristrutturazioni edilizie e “bonus mobili” – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate” – circolare ance 14-03-2017 
[3] Tali beni sono specificatamente stati individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 e sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.
[4] Cfr. Ance “Il “Pacchetto casa” della Stabilità 2016 – Chiarimenti ufficiali dell’AdE”- circolare ance 11-04-2016