Ambiente
Adottata a Quito la nuova Agenda urbana globale
Una nuova Agenda urbana è stata adottata alla conferenza delle Nazioni Unite Habitat III sugli insediamenti umani e lo sviluppo urbano sostenibile, che si è svolta a Quito, in Ecuador, dal 17 al 20 ottobre.
L’agenda contiene orientamenti per rendere le città di tutto il mondo più inclusive, più verdi, più sicure e prospere.
Si tratta di un elemento fondamentale nell’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell’accordo di Parigi sul clima.
L’Unione europea e i suoi Stati membri, partner di Habitat, hanno presentato impegni per attuare la nuova agenda urbana. In particolare, essi si impegneranno a realizzare la nuova Agenda urbana attraverso l’Agenda urbana dell’UE a elaborare una definizione globale e armonizzata delle città e a promuovere la cooperazione tra città nel campo dello sviluppo urbano sostenibile.
La conferenza di Quito del 2016 è la terza di un ciclo ventennale iniziato nel 1976 a Vancouver e proseguito nel 1996 con Istanbul. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di convocare la conferenza Habitat III per dare un nuovo impulso all’impegno globale per l’urbanizzazione sostenibile e per concentrarsi sull’attuazione di una nuova Agenda urbana, sulla base dell’Agenda Habitat 1996 di Istanbul.
In allegato, si rende disponibile la bozza della nuova Agenda urbana approvata a Quito.
I numeri della VAS in Italia nel Rapporto del Ministero 2016
Nel Rapporto sull’attuazione della VAS in Italia (Dati 2015) il Ministero dell’Ambiente ha fornito un quadro aggiornato al 2015 sul numero di procedimenti VAS svolti (anche rispetto agli anni precedenti) e sulla loro durata sia a livello statale che regionale o locale.
A livello di procedimenti VAS di competenza regionale si continua a rilevare la eterogeneità non solo delle singole disposizioni normative ma anche, a monte, sulla stessa produzione legislativa. A parte la Basilicata che rappresenta oggi l’unica Regione a non avere alcuna regolamentazione vi sono 3 Regioni che hanno normato la materia tramite atti di regolamentazione, 17 Regioni/Province autonome dispongono una propria legislazione i materia di VAS e, 14 di esse, anche di regolamenti. Su tale aspetto si rinvia all’apposito Dossier predisposto dall’Ance.
- la delega di funzioni di autorità competente da regione a città metropolitane/comuni produce una ulteriore frammentazione di modalità procedimentali e difficoltà per le stesse regioni di avere contezza dello stato dei procedimenti;
- la questione interpretativa relativa a “modifiche minori”, “piccole aree a livello locale” o “piani attuativi di piani già sottoposti a VAS” rappresenta tuttora l’aspetto di maggiore ambiguità della normativa VAS che ha portato anche a diverse pronunce giurisprudenziali;
- i piani urbanistici o, comunque, i piani di livello comunale (sviluppo, recupero, commercio ecc.) rappresentano, dal punto di vista quantitativo, il cuore della VAS praticata in Italia (70% di tutte le VAS svolte e 96% delle verifiche e di assoggettabilità);
- l’eterogeneità nei termini di durata rapportata anche al fatto che il procedimento di VAS è integrato nel procedimento di approvazione del piano/programma, i termini fissati sono ordinatori e non perentori. La durata media dell’intero procedimento per i piani urbanistici arriva a 2240 giorni in Piemonte e Sardegna, 203 in Emilia Romagna, 144 in Campania). La durata media della verifica di assoggettabilità è pari a 689 giorni nel Lazio, 349 giorni in Puglia, 51 in Umbria;
- le innovazioni maggiori si riscontrano in relazione all’utilizzo di applicazioni informatiche per la gestione dei dati e nell’utilizzo del web; altre innovazioni si concentrano sugli aspetti procedurali attraverso appositi regolamenti che definiscono, ad esempio, procedimenti di VAS coordinati nl caso di piani/programmi oggetto di copianificazione.
Consumo del suolo: aggiornato il quadro delle normative regionali

Piani paesaggistici: la Consulta ribadisce la prevalenza sugli altri piani

- sostituito il previgente obbligo di coerenza del Piano regionale delle attività estrattive al Piano territoriale di coordinamento paesistico con un vincolo di mero raccordo tra i due atti. La nuova norma comporta quindi una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico sancito dall’art. 145 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- soppresso la necessità che, nella fase di adozione, il progetto di piano regionale delle attività estrattive dovesse essere corredato dal rapporto ambientale, come imposto invece dal D.lgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente” in tema di VAS. Per la Consulta non basta che tale rapporto sia presente nella fase di approvazione del piano;
- introdotto la previsione di “margini di flessibilità” della autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva. L’espressione “margini di flessibilità”– ha evidenziato la Consulta – non è contemplata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio né da altre norme statali in materia;
- consentito di effettuare, negli impianti a servizio dell’attività di cava, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti previa semplice presentazione al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di una SCIA. La normativa statale – ha sottolineato la Corte – sottopone il riempimento delle cave mediante rifiuti da estrazione alla procedura semplificata degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e del DM 5 febbraio 1998, mentre, in presenza di rifiuti diversi da quelli di estrazione, la disciplina applicabile è quella dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006. La regolamentazione spetta allo Stato in via esclusiva e quindi la normativa regionale in materia deve richiamare le procedure previste dalla disciplina nazionale;
- escluso la partecipazione degli organi del Ministero dei beni culturali dalla procedura di modifica del Piano regionale delle attività estrattive, violando l’art. 145, comma 5 del D.lgs. 42/2004 che invece la impone;
- consentito alla Regione di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto ampliamenti fino al 25% della superficie dell’aerale di cava e/o la modifica della tipologia normativa sulla base della presunzione che tali incrementi non comportassero mai variazioni del PTCP. La prevista irrilevanza dell’incremento del 25% non può essere stabilita da un norma regionale ma deve costituire oggetto di specifico accordo tra Regione e Ministro dei beni culturali in base agli artt. 135, 143 e 156 del D.lgs. 42/2004 che sanciscono il principio inderogabile della pianificazione paesaggistica congiunta.
Ambiente: in G.U. i decreti su immersione in mare di materiali da scavo e dragaggi nei SIN

Raccomandazione UE per la promozione degli edifici a energia quasi zero
Il 2 agosto scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero.
In base alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere a energia quasi zero.
Secondo la Commissione, gli Stati membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre accelerare per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero.
Per questo motivo, la Commissione invita gli Stati membri “a elaborare le definizioni nazionali di «edificio a energia quasi zero» e a utilizzare le fonti energetiche rinnovabili nell’ambito di una progettazione integrata per soddisfare il modesto fabbisogno di energia degli edifici a energia quasi zero”.
La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di accelerare l’elaborazione di politiche specifiche a sostegno della ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in edifici a energia quasi zero.
Si ricorda, infine, che la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia è attualmente in fase di revisione. La revisione riguarderà in particolare la necessità di eventuali misure supplementari per conseguire ulteriori obiettivi entro il 2030.
Controlli ambientali più efficaci con il “sistema a rete”

- monitoraggio dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione tra cui il consumo del suolo;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;
- attività di ricerca finalizzata all’espletamento delle funzioni assegnate e trasmissione dei dati ai diversi livelli istituzionali che si occupano della materia ambientale e diffusione al pubblico dell’informazione ambientale;
- attività di supporto tecnico nell’individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale nei procedimenti e nei giudizi civili, penali, amministrativi (a difesa degli interessi pubblici);
- supporto tecnico-scientifico per l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;
- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente.
- la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l’esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;
- la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate;
- lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli standard europei;
- l’elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell’attività conoscitiva nell’ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino;
- lo svolgimento di ricerche per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;
- la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all’articolo 11.