Ambiente

Detrazione combinata Eco+Sisma, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Ammessa la cessione del credito derivante dalla detrazione combinata Eco+Sismabonus alla società che fornisce beni e servizi necessari agli interventi, anche se il beneficiario dell’agevolazione ne è amministratore o proprietario. La cessione del credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi di Eco+Sismabonus spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, anche all’unico proprietario dell’intero edificio in cui siano ravvisabili parti comuni a due o più unità immobiliari.

Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla fruizione della detrazione cumulata Eco+Sismabonus, con le Risposte n. 137/En. 138/E139/E del 22 maggio 2020.

In tali documenti, in particolare, viene ribadito che:

  •  se l’intervento di recupero del patrimonio edilizio avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, salvo che non dipenda all’adeguamento della normativa antisismica, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente perché l’ampliamento configura una “nuova costruzione”;
  • la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi spetta solo per quelli realizzati su parti comuni di edificianche all’unico proprietario dell’intero edificio, all’interno del quale siano ravvisabili parti comuni a 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate. Le unità immobiliari devono essere “funzionalmente autonome”  (non è così nel caso dell’edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze – Cfr. CM 13/E/2019).
  • è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi Eco+Sismabonus alla società che fornisce gli infissi e le schermature solari, “beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”, a prescindere dalla circostanza che il beneficiario della detrazione ne sia socio e amministratore delegato;
  • la detrazione cumulata Eco+Sismabonus può essere fruita solo se ricorrono tutti i requisiti richiesti per le detrazioni “incisive” da Eco e Sismabonus applicabili alle parti comuni condominiali (Cfr. art. 14, co. 2-quater del DL  n. 63/2013, convertito dalla legge  n. 90/2013 per gli  interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio (70% o 75%) e art. 16, co. 1-quinquies dello stesso decreto, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle parti comuni (80% o 85% a seconda del  passaggio ad 1 o 2  classi di rischio inferiore). Perciò è indispensabile che, come richiesto per l’Ecobonus, gli edifici siano “esistenti”, iscritti al catasto o oggetto di una richiesta di accatastamento e dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Il requisito dell’esistenza è riconosciuto anche gli edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che possano essere considerati esistenti.  Anche in questo caso va provata la presenza, negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, di un “vecchio” impianto di riscaldamento;in caso di interventi di accorpamento di più unità abitative o di suddivisioneper l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Risposta n.137_E

Risposta n.138_E

Risposta n.139_E

Procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni)

Sanificazione-strutture-non-sanitarieLa Circolare Ministero della Salute n. 17644  del 22 maggio 2020 ha come oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

L’argomento era stato già affrontato nella circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute e nei Rapporti ISS n. 5/202019/2020 e, in particolare, 25/2020, che si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al Covid – 19.

Si segnala il Rapporto ISS n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, come valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.

Con la circolare in oggetto, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.

Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge n. 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera. 

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici  vengono toccate.

Definizione

Secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come Presidi medico-chirurgici o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente. 

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

  • Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
  • Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
  • Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata
  • Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione
  • Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
  • misure di igiene personale e collettiva
  • criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
  • linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

  1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
  2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
  3.  Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
  4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
  5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
  6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
  7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
  8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

  • La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
  • Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili).
  • Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

  1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
  2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
  3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
  4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, fornitori) Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi:
  1. a) materiale duro e non poroso, oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone; – utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; – utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati[1];
  2. b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute: i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e strutture (la circolare fa riferimento a aree quali bar e ristoranti), possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico.

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida.

Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella

 

Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo.

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l’efficacia dell’applicazione e dall’altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi, tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata.

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso. Tali procedure possono, infatti, essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria. Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine: 1. pulizia 2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati 3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione, 4. adeguata areazione dei locali.

[1] 8 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” https://www.iss.it/rapporti-covid-19

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.

EeMAP (Energy Efficiency Mortgage Action Plan) Mutui per efficenza energetica

EeMAP-logoLa European Mortgage Federation sta sviluppando un “mutuo efficiente dal punto di vista energetico”, che consentirebbe una correlazione tra il miglioramento dell’efficienza e la minore probabilità di insolvenza dei mutuatari.

Si basa sull’iniziativa EeMAP (Energy Efficiency Mortgage Action Plan).

L’iniziativa EeMAP ha per obiettivo di creare dei mutui standard per incentivare, attraverso tassi di interesse agevolati, le ristrutturazioni volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici o l’acquisto di alloggi già efficienti dal punto di vista energetico.

Il meccanismo si basa su due presupposti: il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile ha un impatto positivo sul valore della proprietà; i beneficiari del mutuo hanno una minore probabilità di insolvenza in quanto il consumatore ha un maggior reddito disponibile, derivante dal risparmio ottenuto sulle bollette energetiche.

Linee guida per la progettazione in materia di dissesto idrogeologico

copertina linee guida rischio idrogeologicoSono online (http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/linee-guida.html) le “Linee guida per la progettazione in materia di dissesto idrogeologico”.
Il documento-vademecum, sviluppato dalla Struttura di Missione governativa Italiasicura, è stato discusso a Roma nel corso dell’evento “Progettare l’Italia sicura” da 144 esperti, tra esponenti delle Istituzioni di Governo, degli Enti Locali e del Parlamento, professori universitari, rappresentanti degli istituti scientifici e di ricerca, reti delle professioni, associazioni di categoria.
Le linee guida si pongono un obiettivo ambizioso, quello di fornire un documento di indirizzo, un agile supporto ai professionisti ed alle amministrazioni in materia di programmazione e progettazione degli interventi per la prevenzione di frane e alluvioni.
Le “Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico” sono state realizzate nella consapevolezza che collaborazione proattiva dei territori, polifunzionalità degli interventi e integrazione delle diverse strategie di mitigazione del rischio sono necessarie per ottenere buoni risultati in un settore, come quello della prevenzione, che interessa di fatto tutti i cittadini.
Il documento si articola in 12 schede sintetiche, relative agli aspetti che maggiormente incidono sull’efficacia degli interventi, ovvero:
  1. Valutazione del rischio ed esplicitazione dei criteri di gestione
  2. Valutazione comparata delle diverse opzioni tecniche, attraverso metodi anche semplificati di analisi costi/benefici
  3. Coerenza dell’intervento con la pianificazione e programmazione vigente
  4. Analisi sistemica – aspetti spaziali con particolare riguardo ai fenomeni indotti e al non aggravio del rischio alla scala del bacino  idrografico
  5. Analisi sistemica – aspetti temporali e verifica sull’intero ciclo di vita dell’intervento
  6. Specifiche valutazioni di carattere idrologico e idraulico-fluviale
  7. Specifiche valutazioni di carattere geologico, geotecnico e per interventi di contrasto a fenomeni valanghivi
  8. Effetti dell’intervento sulla morfodinamica fluviale, costiera e di versante
  9. Effetti dell’intervento sull’ecosistema fluviale, ripario e costiero e sulla qualità delle acque
  10. Effetti sociali ed economici dell’intervento
  11. Considerazioni relative alla resilienza dell’intervento, anche nei confronti di scenari di cambiamento climatico
  12. Codifica e inquadramento georeferenziato dei dati e delle informazioni qualificanti l’intervento

Riqualificazione energetica “condomini” – La nuova guida Enea

ediliziaefficientePubblicata sul sito internet dell’ENEA una Guida operativa che fa il punto sugli adempimenti e i requisiti necessari per accedere al nuovo “ecobonus” sulle parti comuni condominiali.
Il Vademecum, aggiornato al 10 luglio 2017, tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 232/2016 (cd. Bilancio 2017) ed, in particolare, della proroga e del potenziamento della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni degli edifici condominiali[2].
Come noto, l’art.1, co.2, della legge 232/2016 ha previsto, per i soli interventi che riguardano l’intero condominio, la proroga della detrazione fino al 31 dicembre 2021 (proroga quinquennale), nonché un aumento della percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato, che dalla misura ordinaria del 65% viene elevata al:
·     70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio,
·     75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015[3].
Resta ferma, invece, la tempistica del recupero della detrazione spettante in 10 anni, con quote annuali di pari importo.
Inoltre, sempre per i lavori condominiali, è stata prevista la possibilità (su opzione), per tutti i contribuenti, di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a “soggetti privati”.
A tal riguardo, l’ENEA nella Guida riassume brevemente la disciplina applicabile a tale tipologia di interventi ed, in particolare, chiarisce:
-       i soggetti che possono godere della detrazione IRPEF/IRES;
-       i limiti di spesa agevolabili, ovvero viene precisato che le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, per ciascuna unità che compone l’edificio;
-       i requisiti generali che l’immobile oggetto dell’intervento deve possedere per godere dei benefici(in sintesi, deve essere “esistente” e deve essere dotato di impianto di riscaldamento);
-       i requisiti tecnici specifici dell’intervento;
-       la documentazione necessaria,  ovverosia quella da trasmettere (all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori), che quella che il contribuente deve conservare (tra gli altri: l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato, copia degli attestati APE, fatture spese sostenute, delibera assembleare, bonifici, ricevute invio ENEA).
Per completezza, si allegano le risposte dell’ENEA (FAQ) alle domande più frequenti in materia di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, aggiornate al 24 luglio 2017.

[1]Cfr. sito internet: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
[2]Cfr. da ultimo: ANCE “Manovra correttiva” – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017 – circolare ance 27-06-2017 ; ANCE “Sismabonus e Ecobonus – Provvedimenti AdE sulla cessione del credito d’imposta” – circolare ance 09-06-2017 ; ANCE “Novità fiscali 2017 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2017” –  news ance del 10 aprile 2017, “Istruzioni ai bonus fiscali per il 2016 – I chiarimenti dell’AdE nella C.M. 7/E/2017” – circolare ance 05-04-2017.
[3]Per il rispetto di tale ultimo requisito, si fa riferimento al più recente decreto del 2015, a differenza della regolamentazione applicativa del bonus del 65% “ordinario”, per il quale dovrebbero continuare a valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008.

Autorizzazione paesaggistica: al via la semplificazione

lavoro-cantiere-costruzioni-casa-edilizia-edileCon la pubblicazione (GU n. 68 del 22/03/2017) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 continua il processo di semplificazione amministrativa: dopo la conferenza di servizi, la Scia e il regime dei titoli abilitativi edilizi, è ora la volta dell’autorizzazione paesaggistica per la quale:
- è stato definito un procedimento semplificato che – a partire dal 6 aprile 2017, data di entrata in vigore del Dpr – troverà applicazione ad una serie di interventi di lieve entità su immobili vincolati;
- è stato individuato un elenco contente numerose tipologie di opere escluse dalla necessità di autorizzazione.

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Albo gestori ambientali: nuovi moduli per l’iscrizione

rifiuti ediliCon le delibere numeri 2 e 3 del 22 febbraio 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha provveduto all’aggiornamento della modulistica da presentare all’Albo stesso nel caso di prima iscrizione ovvero di rinnovo di una precedente iscrizione, sia per le domande in procedura ordinaria sia per quelle soggette alla procedura semplificata.

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Pubblicata in G.U. la proroga degli incentivi: la nuova Guida dell’ANCE

edilizia scolasticaL’Ance ha pubblicato una guida sull’incentivo fiscale per l’acquisto di case in classe energetica elevata, alla luce della proroga a tutto il 2017 che è stata approvata nell’ambito della conversione in legge del cosiddetto “decreto milleproroghe”.

Pertanto, anche nel corso del 2017, i privati che acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B potranno contare su una detrazione pari al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa” , abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione).

La misura, fortemente auspicata dall’ANCE, è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l’acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare.

La Guida riepiloga le modalità operative dell’agevolazione, alla luce della normativa e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Detraz50%IVA case A B_Guida ANCE

Appendice

Guida pratica per la PA: “Promuovere l’efficienza energetica negli edifici”

ediliziaefficienteL’efficienza energetica rappresenta la prima priorità della Strategia Energetica Nazionale (SEN), il programma volto a superare gli obiettivi europei al 2020 con l’obiettivo di 15,5 Mtep di risparmio di energia finale al 2020, equivalente a un risparmio del 24% rispetto allo scenario di riferimento europeo.

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici costituirebbe anche un importante volano per l’economia partendo dall’edilizia, visto che i lavori edili di ristrutturazione e riqualificazione energetica aggiungono un valore quasi doppio rispetto alla costruzione ex novo.

Date le potenzialità di risparmio ottenibile dal settore civile, che nel 2013 copriva circa il 39,1% degli impieghi finali nazionali (RAEE 2015), l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici costituisce un obiettivo prioritario per il Paese, da perseguire grazie all’attivazione di un’ampia gamma di misure di regolazione e di incentivazione.

Gli edifici della PA rappresentano un problema per gli elevati costi energetici a carico della comunità ed un importante potenziale di risparmio.

Per supportare le amministrazioni pubbliche locali, lo IEFE Bocconi, in collaborazione con il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, ha sviluppato questa guida pratica all’efficienza energetica negli edifici pubblici. L’analisi infatti riguarda esclusivamente gli interventi di efficientamento del patrimonio immobiliare sotto il diretto controllo dell’Amministrazione locale.

La Guida si rivolge principalmente agli amministratori locali e ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, delineando un percorso pratico a tappe, in cui vengono analizzati e spiegati in modo semplice ed esauriente, attraverso numerosi box tecnici di approfondimento e riferimenti legislativi aggiornati al 30/09/2016, i principali strumenti per progettare, attuare, finanziare e gestire nel migliore dei modi interventi di miglioramento della efficienza energetica degli edifici.

In allegato, è possibile scaricare il testo della Guida, il documento di lavoro dei servizi della Commissione UE datato 13/06/2016, con le proposte per la progettazione, costruzione e manutenzione stradale, le proposte di Direttive UE  2016/0381 per modificare la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e 2016/0376 per modificare la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Guida+pratica+efficienza+energetica+IEFE-Coordinamento+Agende+21+Locali+Italiane

CAM doc lavoro CE

2016-0381

2016-0376

La ristrutturazione degli edifici al centro della strategia europea per il risparmio energetico

agenda_urbana_europeaNella Seconda relazione sullo Stato dell’Unione dell’energia, la Commissione afferma che la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio è ormai in atto: l’Europa è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi al 2020 per le emissioni di gas a effetto serra, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.

Gli edifici sono considerati centrali per il raggiungimento di un miglioramento del 30% entro il 2050 dell’obiettivo di efficienza energetica. Per la Commissione, sono stati già raggiunti importanti risultati. Nella Valutazione 2016 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel 2014 nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica entro il 2020 e nell’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, infatti, si evidenzia che il consumo di energia del settore residenziale è diminuito del 15% nel 2014 anche per i miglioramenti delle prestazioni energetiche degli edifici, dovuti alla graduale attuazione della direttiva sull’efficienza energetica nell’edilizia.

Al trend positivo hanno contribuito anche le informazioni date ai cittadini attraverso gli attestati di prestazione energetica degli edifici e la misurazione del consumo energetico. Con riferimento agli edifici pubblici, a norma della direttiva sull’efficienza energetica, gli Stati membri sono tenuti a ristrutturare ogni anno il 3% degli edifici proprietà del governo centrale che non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, all’incirca 1245000 m² del parco edifici interessato è stato rinnovato nel 2014 e 995.000 m² nel 2015.

Rispetto a questo quadro, sono tuttavia necessari maggiori sforzi al fine sia di ridurre il consumo globale di energia e le bollette energetiche dei consumatori sia di rendere il parco immobiliare dell’Unione europea più intelligente e sostenibile. Per questa ragione, le condizioni di finanziamento per gli investimenti in efficienza energetica devono essere ulteriormente migliorate.

Per stimolare ulteriormente l’utilizzo di risorse pubbliche e private per investimenti in efficienza energetica, la Commissione ha presentato l’iniziativa “Accelerare la transizione verso l’energia pulita negli edifici”.

Il documento si concentra sulle sfide e le opportunità che gli investimenti per il miglioramento degli edifici rappresentano per il settore delle costruzioni e descrive i contenuti di un’ulteriore iniziativa: Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti, che supporta un migliore utilizzo dei fondi pubblici, l’aggregazione in modo da avere una riserva di progetti finanziabili su vasta scala per alimentare le piattaforme di investimento e la riduzione dei rischi.

La Commissione considera infatti strategico che gli investitori e i finanziatori possano comprendere e valutare meglio i rischi e i vantaggi effettivi degli investimenti a favore degli edifici a energia sostenibile.

La Commissione, inoltre, nel testo della strategia intitolata “Nuovo slancio all’innovazione nel settore dell’energia pulita”, concentra il finanziamento a titolo di Horizon 2020 sulla de-carbonizzazione del parco immobiliare dell’UE, indicata come una delle quattro priorità della ricerca europea.