Autore archivio: Davide Mangiapane

Webinar “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio” – Tutti i materiali

WEBINAR1.qxp_Layout 1Si è tenuto il 16 giugno u.s. un webinar su “Pagamenti debiti P.A.: le opportunità del Decreto Rilancio”, al quale è intervenuta la Cassa Depositi e Prestiti.

I lavori sono stati introdotti dal Vice Presidente Ance, Rodolfo Girardi, che ha ripercorso l’importante azione associativa svolta dall’Ance sul tema dei ritardati pagamenti della PA.

E’, poi, intervenuto, Tommaso Sabato, Direttore della Direzione Infrastrutture e Pubblica Amministrazione di CDP, che ha illustrato l’attività che CDP svolge per le P.A. e per le infrastrutture, e ha introdotto le recenti misure, previste nel Decreto Legge Rilancio (DL 34/2020) per il pagamento dei debiti arretrati della PA.

Successivamente, dopo una panoramica del problema dei ritardati pagamenti della PA nel settore delle costruzioni, sono state illustrate, nel dettaglio, le modalità operative che gli enti territoriali dovranno attuare per avere accesso dell’importante anticipazione di liquidità, disposta all’articolo  115 del Decreto Legge 34/2020, che consentirà il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, per complessivi 12 miliardi di euro.

Attraverso questa iniziativa, l’Ance, al fianco di Cassa Depositi e Prestiti, ha voluto promuovere attivamente gli strumenti che il Governo ha messo in campo per sostenere finanziariamente gli enti e, di conseguenza, anche le imprese creditrici, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso.

Vai al video dell’evento

In allegato sono disponibili tutti i materiali dell’evento

Presentazione ANCE_Pagamenti PA

Presentazione CDP_Anticipazione Liquidità MEF 2020

Recovery Plan UE: il piano di investimenti europeo per la ripresa

logo commissione ue

L’Unione Europea, sin dal principio della crisi, ha adottato diverse misure per supportare gli Stati membri con ingenti risorse derivanti in particolare: dal fondo europeo di sostegno all’occupazione SURE, da cui l’Italia dovrebbe ricevere circa 20 milioni di euro; dalla linea del MES per la gestione della crisi da COVID-19, di cui 36 miliardi saranno destinati all’Italia; dal Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese.

Oltre alle misure già adottate, per contribuire alla riparazione dei danni economici e sociali causati dalla pandemia e al rilancio dell’economia europea, la Commissione ha proposto un massiccio piano per la ripresa basato su due strumenti principali:

  • Next generation EU da 750 miliardi di euro raccolti sui mercati, di cui 500 a fondo perduto e 250 di prestiti a lunga scadenza.
  • Bilancio pluriennale dell’UE il periodo 2021-2017, che sarà rafforzato e portato ad un totale 1.100 miliardi di euro.

Per via dell’impatto maggiore della pandemia da Covid-19 sull’Italia, secondo le prime stime, al nostro paese dovrebbe toccare la fetta maggiore di risorse con circa 172 miliardi di euro: 81,8 miliardi a fondo perduto e 90,9 miliardi di prestiti.

Lo strumento principale di Next Generation EU sarà la “Recovery and Resilience Facility”. Per accedere a quest’ultima gli Stati membri dovranno presentare dei ‘Piani per la ripresa e la resilienza’, con dettagliati obiettivi di spesa, ai quali andranno gran parte delle risorse.

I ‘Recovery Plan’ nazionali verranno approvati dalla Commissione, dopo una procedura di consultazione degli Stati membri (Consiglio). E’ prevista una forma di ‘condizionalità’ in merito alla corretta gestione dei fondi da parte dei paesi beneficiari. In particolare, sarà verificato il rispetto, negli obiettivi di spesa, delle priorità della Commissione riguardo al ‘Green Deal’ e alla transizione digitale, e l’attuazione delle riforme strutturali chieste nelle ‘Raccomandazioni specifiche per paese’ del ‘semestre europeo’.

I finanziamenti saranno erogati in tranche successive che verranno sbloccate dopo la verifica del corretto uso dei fondi già versati e dovranno essere utilizzati in un arco temporale di 4 annidal 2021 al 2024.

Le misure mobiliteranno un totale di 1.800 miliardi di euro pronti a far ripartire l’Europa e i suoi Stati membri.

Il percorso di approvazione, però, si annuncia complicato e, per partire all’inizio del 2021, sarà fondamentale raggiungere un rapido accordo politico in seno al Consiglio Europeo entro l’estate.

In allegato una presentazione sintetica delle misure proposte dalla Commissione.

200612-ANCE-Piano di rilancio europeo

Ance, Split Payment: proroga atto scellerato

buia presidenteLa richiesta di proroga dello split payment che il Governo avrebbe avanzato a Bruxelles è un deliberato atto contro le imprese a cui si continua a togliere liquidità: Italia fanalino di coda Ue per rimborsi Iva. “Se veramente sarà confermata, la richiesta di proroga che il Governo avrebbe avanzato in Europa, sarà l’ennesima prova che invece di voler aiutare le imprese si fa di tutto per farle chiudere, soprattutto in questo momento”, dice senza mezzi termini il Presidente Ance, Gabriele Buia.

“Se questo è lo spirito che anima il Governo negli Stati generali dell’economia che si aprono oggi allora non c’è da stare tranquilli”, commenta Buia. “Sono anni che ci battiamo per l’eliminazione di una norma ingiusta che drena 2,5 mld all’anno alle imprese con la scusa che si vuole combattere l’evasione: balle! Serve solo per fare cassa e subito a danno di tante imprese oneste”. 

Infatti, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, che consente di controllare in modo capillare i versamenti, è venuta meno anche la motivazione originaria che aveva spinto 5 anni fa il legislatore ad adottare questa misura che peraltro a detta di Bruxelles doveva e poteva avere solo carattere temporaneo. Inoltre, visto che l’Italia è fanalino di coda dell’Ue per rimborso Iva (63 settimane di media contro quella europea di 16) significa che le imprese dovranno aspettare anni per riavere il proprio credito. “E’ evidente che si vuol far pagare ancora una volta alle imprese i costi sostenuti dallo Stato: con una mano ci danno liquidità, peraltro in tempi lunghi e in modo non efficiente, e con l’altra ce la tolgono subito”.

“Una decisione”, continua Buia, “che appare del tutto in contrasto con quanto previsto anche nei programmi elettorali delle forze di maggioranza e dal Premier stesso in tutte le occasioni pubbliche e di fronte alla quale non siamo disposti a stare con le mani in mano”. Per le imprese che stanno affrontando con coraggio questa durissima crisi rappresenterebbe infatti “una mazzata finale ingiustificata e peraltro illegittima. Mi chiedo come l’Europa potrà approvare l’ennesima proroga di una misura che doveva già essere accantonata da tempo: di questo passo non resterà in piedi un’impresa in grado di costruire infrastrutture!” 

Covid & the city: Torino e Venezia le città con gli impatti economici maggiori

milano-1920x0-c-defaultAnalizzati per ANCI gli impatti del Covid-19 sui sistemi delle imprese delle città metropolitane, che complessivamente potrebbero perdere 321 miliardi di euro di fatturato nel biennio 2020-21 in caso di nuovi lockdown, quasi la metà del totale nazionale.

Le economie delle città metropolitane potrebbero risentire significativamente dell’impatto del Covid-19. Gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria potrebbero causare nel prossimo biennio una perdita di fatturato dai 244 ai 320 miliardi di euro, a seconda dell’evoluzione del contagio. Gli impatti, molto significativi in tutte le città metropolitane, non saranno omogenei ma dipenderanno dalla specializzazione dei sistemi locali delle imprese: la perdita sarà relativamente maggiore a Torino e Venezia, mentre Catania e Bari saranno i sistemi meno esposti alle conseguenze del Covid.

E’ questo, in sintesi, lo spaccato che emerge da uno studio realizzato da Cerved per ANCI in cui si quantifica l’impatto del Covid-19 sulle imprese delle 14 città metropolitane italiane.

Lo studio utilizza l’impianto predittivo del Cerved Industry Forecast, con un’analisi granulare che monitora gli andamenti di oltre 1.600 settori sulla base di due scenari:

  • Uno scenario soft, di graduale ritorno alla normalità in cui si prevede una progressiva riapertura dell’economia a partire da maggio 2020, seppur in presenza di misure di contenimento dei contagi, e l’assenza di ulteriori periodi di lockdown.
  • Uno scenario hard, in cui si prevede la persistenza di una situazione emergenziale fino alla fine del 2020, con una ripartenza seguita da successivi periodi di lockdown.

il report pubblicato da Cerved

Indici Istat dei costi di costruzione in risalita ad aprile 2020

lavoro-cantiere-costruzioni-casa-edilizia-edileGli indici dei costi di costruzione (base 2015 = 100) resi attualmente disponibili dall’Istat sono relativi al fabbricato residenziale, al tronco stradale con tratto in galleria e al capannone industriale (indici generali). Con riferimento a quest’ultimo, si evidenzia la ripresa, da marzo 2020, della pubblicazione dell’indice in serie storica (disponibile dal 2010 in poi),  interrottasi nel 2008.

Per tutti e tre gli indici, non è più disponibile l’articolazione in sotto indici per gruppi di costo (manodopera, materiali, trasporti e noli) e, per quanto riguarda il tronco stradale, anche la fattispecie “tronco stradale senza tratto in galleria”.

Il servizio Rivaluta, messo a disposizione dall’Istat, è tuttora attivo e permette di elaborare indici e variazioni per i fini previsti dalla legge ed il rilascio della relativa documentazione ufficiale, dal 1967 per l’indice di costo del fabbricato residenziale e dal 2005 per il tronco stradale con tratto in galleria. Prossimamente verrà inserito nella piattaforma anche l’indice relativo al costo del capannone industriale.

In allegato è disponibile una infografica del Centro Studi dell’Ance sugli indici Istat dei costi di costruzione aggiornata al mese di aprile 2020.

info_IndiciIstatCostiCostruzione_aprile2020

Webinar su superbonus 110% – Disponibili video e documentazione

locandinaOttimo seguito per il webinar organizzato congiuntamente dalle nove territoriali Ance siciliane sul Superbonus al 110%.

Qui, il link al video dell’incontro

In allegato, le relazioni dei responsabili Ance area Fiscalità Edilizia Marco Zandonà e area tecnologie e qualità Nicola Massaro.
Inoltre, all’interno del video dell’incontro, gli interventi dei rappresentanti di ENEA Francesco Cappello e Deloitte Antonio Piciocchi.

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Detrazione combinata Eco+Sisma, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Ammessa la cessione del credito derivante dalla detrazione combinata Eco+Sismabonus alla società che fornisce beni e servizi necessari agli interventi, anche se il beneficiario dell’agevolazione ne è amministratore o proprietario. La cessione del credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi di Eco+Sismabonus spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici, anche all’unico proprietario dell’intero edificio in cui siano ravvisabili parti comuni a due o più unità immobiliari.

Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla fruizione della detrazione cumulata Eco+Sismabonus, con le Risposte n. 137/En. 138/E139/E del 22 maggio 2020.

In tali documenti, in particolare, viene ribadito che:

  •  se l’intervento di recupero del patrimonio edilizio avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, salvo che non dipenda all’adeguamento della normativa antisismica, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente perché l’ampliamento configura una “nuova costruzione”;
  • la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante dall’esecuzione degli interventi spetta solo per quelli realizzati su parti comuni di edificianche all’unico proprietario dell’intero edificio, all’interno del quale siano ravvisabili parti comuni a 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate. Le unità immobiliari devono essere “funzionalmente autonome”  (non è così nel caso dell’edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze – Cfr. CM 13/E/2019).
  • è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi Eco+Sismabonus alla società che fornisce gli infissi e le schermature solari, “beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”, a prescindere dalla circostanza che il beneficiario della detrazione ne sia socio e amministratore delegato;
  • la detrazione cumulata Eco+Sismabonus può essere fruita solo se ricorrono tutti i requisiti richiesti per le detrazioni “incisive” da Eco e Sismabonus applicabili alle parti comuni condominiali (Cfr. art. 14, co. 2-quater del DL  n. 63/2013, convertito dalla legge  n. 90/2013 per gli  interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio (70% o 75%) e art. 16, co. 1-quinquies dello stesso decreto, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle parti comuni (80% o 85% a seconda del  passaggio ad 1 o 2  classi di rischio inferiore). Perciò è indispensabile che, come richiesto per l’Ecobonus, gli edifici siano “esistenti”, iscritti al catasto o oggetto di una richiesta di accatastamento e dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Il requisito dell’esistenza è riconosciuto anche gli edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che possano essere considerati esistenti.  Anche in questo caso va provata la presenza, negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, di un “vecchio” impianto di riscaldamento;in caso di interventi di accorpamento di più unità abitative o di suddivisioneper l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Risposta n.137_E

Risposta n.138_E

Risposta n.139_E

Next Generation EU: 750 miliardi in più per la ripresa dalla crisi COVID

logo commissione uePer mobilitare gli investimenti necessari a far fronte alla crisi COVID e per attuare la svolta verso un’economia verde e digitale, la Commissione europea ha proposto una duplice risposta:

  • Next Generation EU per aumentare il bilancio dell’UE con nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per il 2021-2024;
  • Un bilancio a lungo termine rafforzato dell’Unione Europea per il 2021-2027.

Lo strumento Next Generation EU da 750 miliardi di euro (di cui 500 miliardi in sussidi a fondo perduto e 250 miliardi in prestiti agli Stati membri) e un bilancio dell’Unione Europea a lungo termine rafforzato per il 2021-2027 pari a 1100 miliardi porteranno la potenza di fuoco finanziaria totale del bilancio dell’Unione a 1850 miliardi di euroA questi vanno aggiunti 540 miliardi delle misure già approvate (SURE, il fondo europeo contro la disoccupazione; la linea del MES -Meccanismo europeo di stabilità- per il supporto contro la crisi da COVID; il Fondo di garanzia della BEI per i lavoratori e le imprese).

L’Italia, in base alle “allocation keys”, dovrebbe ricevere 172,7 miliardi di euro, di cui 81,807 miliardi a fondo perduto (grants) e 90,938 miliardi sotto forma di prestiti (loans). Le risorse saranno erogate secondo piani nazionali da concordare con la Commissione europea. In più l’Italia sarà libera di richiedere le risorse aggiuntive di SURE, MES e BEI.

Le risorse finanziarie reperite tramite Next Generation EU convoglieranno quindi verso i programmi dell’Unione nel rinnovato bilancio a lungo termine dell’UE.

Integrando gli sforzi nazionali, il bilancio dell’Unione sosterrà la ripresa socioeconomica garantendo condizioni di parità e sostenendo gli investimenti urgenti, in particolare nella transizione verde e digitale.

Next Generation EU reperirà risorse finanziarie grazie all’innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell’UE, il che consentirà alla Commissione, forte del suo elevato rating creditizio, di contrarre sui mercati finanziari prestiti per 750 miliardi di euro. Questo finanziamento aggiuntivo sarà rimborsato dai futuri bilanci dell’UE: non prima del 2028 e non dopo il 2058.

Inoltre, al fine di rendere i fondi disponibili quanto prima per rispondere alle esigenze più pressanti, la Commissione propone di modificare l’attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per rendere disponibili ulteriori 11,5 miliardi di euro già nel 2020.

I fondi raccolti per Next Generation EU ne saranno incanalati in tre pilastri:

1. Sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme:

- Un nuovo strumento di Ripresa e Resilienza di 560 miliardi di euro offrirà sostegno finanziario agli investimenti e alle riforme, anche in relazione alle transizioni verdi e digitali e alla resilienza delle economie nazionali, collegandole alle priorità dell’UE. Questo strumento sarà integrato nel semestre europeo. Sarà dotato di un meccanismo di sovvenzioni fino a 310 miliardi di euro e sarà in grado di coprire fino a 250 miliardi di euro di prestiti disponibili. Il sostegno sarà disponibile per tutti gli Stati membri, ma si concentrerà sui più colpiti e dove le esigenze di resilienza sono maggiori.

un aumento di 55 miliardi di euro degli attuali programmi della politica di coesione entro il 2022 nell’ambito della nuova iniziativa REACT-UE da stanziare sulla base della gravità degli impatti socioeconomici della crisi, compreso il livello di disoccupazione giovanile e la relativa prosperità degli Stati membri.
– una proposta per rafforzare il Fondo per la giusta transizione fino a 40 miliardi di euro, per assistere gli Stati membri nell’accelerare la transizione verso la neutralità climatica.

2. Avviare l’economia dell’Unione Europea incentivando gli investimenti privati:

-Un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità mobiliterà risorse private per sostenere con urgenza le imprese europee economicamente sostenibili che operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti. Può essere operativo dal 2020 e avrà un budget di 31 miliardi di euro, con l’obiettivo di sbloccare 300 miliardi di euro di supporto per la solvibilità delle aziende di tutti i settori economici e prepararle per un futuro più pulito, digitale e resiliente.
– Potenziare InvestEU, il programma di investimento europeo, fino a 15,3 miliardi di euro per mobilitare investimenti privati in progetti in tutta l’Unione.

-un nuovo strumento di investimento strategico integrato in InvestEU, per generare investimenti, grazie ad un contributo di 15 miliardi di euro da Next Generation EU, fino a 150 miliardi di euro per stimolare la resilienza dei settori strategici, in particolare quelli legati alla transizione verde e digitale, e le principali catene del valore nel mercato interno.

3. Affrontare le lezioni della crisi:

- Un nuovo programma sanitario, Eu4health, per rafforzare la sicurezza sanitaria e prepararsi alle  future crisi sanitarie con un bilancio di 9,4 miliardi di euro.
– Un importo di 94,4 miliardi di euro per il programma europeo Horizon, che sarà rafforzato per finanziare la ricerca vitale nel campo della salute, della resilienza e delle transizioni verdi e digitali.
– Sostenere i partner globali dell’Europa con un importo aggiuntivo di 16,5 miliardi di euro per l’azione esterna, compreso l’aiuto umanitario.
– Saranno rafforzati altri programmi dell’UE per allineare pienamente il futuro quadro finanziario alle esigenze di ripresa e alle priorità strategiche. Altri strumenti saranno rafforzati per rendere il bilancio dell’Unione più flessibile e reattivo.

Per entrare in vigore le misure proposte richiedono l’approvazione unanime da parte degli Stati membri e il voto favorevole del Parlamento europeo. In particolare è necessario che un accordo politico sia raggiunto entro luglio, in modo da consentire l’entrata in vigore degli strumenti all’inizio del 2021.
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Video Formedil “Covid 19-Indicazioni operative per gli addetti al primo soccorso”

covid-19-6Il Formedil fornisce il link al video “Covid-19 – Indicazioni operative per gli addetti al primo soccorso”.

Il video è stato realizzato dal Formedil grazie alla collaborazione con il CEFMECTP di Roma e con il Dott. Marco Biagi, medico competente specialista in medicina del lavoro.

L’obiettivo è quello di informare gli addetti al primo soccorso sulle nuove regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, così come da protocollo del 24 Aprile 2020.

Procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni)

Sanificazione-strutture-non-sanitarieLa Circolare Ministero della Salute n. 17644  del 22 maggio 2020 ha come oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

L’argomento era stato già affrontato nella circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute e nei Rapporti ISS n. 5/202019/2020 e, in particolare, 25/2020, che si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al Covid – 19.

Si segnala il Rapporto ISS n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, come valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.

Con la circolare in oggetto, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.

Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge n. 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera. 

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici  vengono toccate.

Definizione

Secondo le normative vigenti, la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come Presidi medico-chirurgici o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente. 

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

  • Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
  • Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
  • Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata
  • Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione
  • Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
  • misure di igiene personale e collettiva
  • criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
  • linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

  1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
  2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
  3.  Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
  4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
  5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
  6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
  7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
  8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

  • La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
  • Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili).
  • Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

  1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
  2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
  3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
  4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, fornitori) Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi:
  1. a) materiale duro e non poroso, oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone; – utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; – utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati[1];
  2. b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute: i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione. Alcune aree esterne e strutture (la circolare fa riferimento a aree quali bar e ristoranti), possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico.

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida.

Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella

 

Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo.

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l’efficacia dell’applicazione e dall’altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi, tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata.

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso. Tali procedure possono, infatti, essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria. Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine: 1. pulizia 2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati 3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione, 4. adeguata areazione dei locali.

[1] 8 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” https://www.iss.it/rapporti-covid-19

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.